Interdizione del beneficiario di amministrazione di sostegno: può essere disposta per il sol fatto della inapplicabilità a quest'ultimo della sostituzione fedecommissaria? (Tribunale di Bologna, 31 ottobre 2018)

L’amministratore di sostegno non può chiedere l’interdizione dell’assistito solo per disporre della successione di quest’ultimo attraverso l’istituto della sostituzione fedecommissaria. La misura di tutela più “restrittiva”, infatti, deve essere applicata solo se necessaria. Il giudice tutelare, peraltro, ha facoltà di estendere alcuni effetti dell’interdizione o inabilitazione al beneficiario dell’amministrazione di sostegno su specifica e motivata istanza di parte.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il caso sottoposto alla corte bolognese è invero di notevole interesse pratico. Come è noto infatti la sostituzione fedecommissaria, istituto previsto dall'art. 692 cod.civ., non risulta applicabile all'amministrazione di sostegno. Nell'ipotesi specifica dal rigetto dell'istanza non si può trarre alcuna indicazione di principio: infatti il provvedimento negativo non si impernia su un ragionamento giuridico attinente alle regole legali coinvolte, mai stato semplicemente condotto sulla scorta del dato contingente costituito dal non avere il ricorrente fornito la prova "di aver preventivamente richiesto al giudice tutelare di valutare la possibilità di estendere al beneficiario... le limitazioni relative all'istituto della sostituzione fedecommissaria... con la conseguenza che la domanda di interdizione non può essere accolta perché volta solo ad autorizzare il genitore a disporre per testamento dei beni del figlio e non a garantire l'interesse del beneficiario". Come dire: la prossima volta occorre fare meglio il compitino...

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