Indicazione della data e del luogo dell'atto (art. 51 n.1 l.n.)



Ai fini della certezza dei rapporti giuridici, è richiesto che l'atto pubblico (come anche la scrittura privata autenticata), sia esattamente collocato nello spazio e nel tempo nota1. A tale scopo è prescritto che all'inizio dell'atto, sia riportata la data del documento, il Comune nota2 ove è stato redatto e il locus loci ove l'attività di documentazione ha avuto luogo nota3. L'obbligo che la data sia riportata in lettere e per disteso aumenta la garanzia d'immodificabilità del documento e serve a riscontrare anche la competenza "temporale" del notaio nota4.
Non sono ammessi equipollenti. In difetto preciso di tali elementi la sanzione è quella della nullità, temperata tuttavia dalla possibilità che il documento possa essere reputato valido quale mera scrittura privata (conversione formale: cfr. art. 2701 cod.civ.: cfr. Cass. Sez. II, 7264/11). Non è vietato riportare, per utilità, la data dell'atto anche in cifre.

L'indicazione del Comune e del luogo di ricezione del documento è necessaria anche per controllare la competenza "territoriale" del notaio rogante, ai sensi dell'art. 26 l.n. (novellato in esito all'emanazione dell’art. 12 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27).

Sia per quanto riguarda il luogo che la data dell'atto nota5, in genere si tratta del luogo e del momento di apertura e chiusura delle operazioni di documentazione nota6, cioè luogo e momento in cui ildocumento viene ad esistenza nota7.

Può esservi il caso che l'atto pubblico inizi in un luogo ad un'ora e sia completato in altra data e altro luogo, specialmente per quanto riguarda il " locus loci " (senza aver la possibilità di interrompere le operazioni) nota8.

In tale evenienza l'atto dovrà contenere la espressa menzione del luogo e dell'ora in cui le operazioni verbalizzate si concludono.

La data dell'atto sarà la data del negozio nota9.

Il numero di repertorio e della raccolta saranno riferite alla nuova data in cui il documento è stato completato e non alla data del fatto oggetto della verbalizzazione.

Ai sensi dell'art. 51 l.n. anche l'esatta collocazione in atto della data e del luogo di ricezione, è elemento di forma che è impossibile modificare.

I dati previsti dall'art. 51, n.1 l.n. fanno parte del c.d. protocollo iniziale dell'atto pubblico. L'indicazione della data, del Comune di ricezione, nonché del locus loci devono considerarsi attestazione del notaio, che come tale è coperta da pubblica fede.

Note

nota1

Cfr. G. Casu, Valore probatorio dell'atto pubblico, in Riv. Not. 5/2000 p. 1263 e ss., parlando della definizione di atto pubblico e del suo valore, come individuato dagli artt. 2699 e 2700 cod. civ., precisa che "La legge tace circa la data ed il luogo di creazione del documento, ma è evidente che l'aspetto estrinseco del documento cui inerisce la fede pubblica si coagula specialmente su questi due elementi, che sono condizione indispensabile per affermare che il documento pubblico è nato."
top1

nota2

ST. CNN 08 marzo 1991, n. 350.Conseguenze giuridiche di un atto notarile in cui sia indicata una duplice località di rogazione.Il notaio deve indicare nell'atto il Comune in cui ha ricevuto l'atto, essendo ininfluente l'eventuale diverso Comune ove il notaio abbia iniziato la propria attività professionale. La duplice indicazione del Comune è però ininfluente se siano stati rispettati i principi fondamentali della contestualità e della compresenza necessaria delle parti al momento della lettura e sottoscrizione dell'atto.
top2

nota3

Per la scrittura privata autenticata la disciplina specifica è dettata dagli artt. 72 l.n. e 86 reg.not..
top3

nota4

Anche ai fini di quanto prescritto dall'art. 58, n. 1 e 2 l.n..
top4

nota5

Elementi che devono considerarsi attestazioni del notaio e quindi aventi il valore di pubblica fede sino a querela di falso.
top5

nota6

In relazione al principio di "contestualità" che regge l'atto pubblico notarile.
top6

nota7

Nel caso di documentazione non contestuale, nell'atto necessariamente saranno riportate sia la date del fatto verbalizzato, che la data del completamento della procedura di documentazione. Il riferimento è indirizzato alle ipotesi di non contestualità a cui si riferisce l'art. 2375 cod. civ. .
top7

nota

nota8

Per la data, ciò è possibile per le assemblee societarie; per la data e il luogo per esempio ciò può accadere per i verbali di distruzione merci previsti dal D.P.R. 441 del 10 novembre 1997 .
top8

nota9

G. Casu, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996, p. 162. Testualmente "poiché il negozio giuridico viene racchiuso nell'atto notarile, il negozio non ha data autonoma rispetto alla data del documento, ma la riproduce sostanzialmente, nel senso che il negozio si intende temporalmente verificato nella stessa data nella quale il notaio attesta di aver rogato l'atto."
top9

Bibliografia

  • CASU, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996
  • CASU , Valore probatorio dell'atto pubblico, Riv. Not. 5/2000, 2000

Prassi collegate

  • Quesito n. 81-2014/A, USA (New Jersey) – procure: mancanza del luogo di ricevimento dell’atto e ruolo di testimone svolto dal notaio

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Indicazione della data e del luogo dell'atto (art. 51 n.1 l.n.)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti