Cass. civile, sez. II del 2011 numero 7264 (30/03/2011)




La nullità di un atto pubblico notarile per difetti formali (nella specie, mancanza di data) non esclude che il medesimo possa valere come scrittura privata, a condizione che il documento sia sottoscritto dalle parti; tale convertibilità, non essendo un fatto esterno - modificativo o estintivo di un diritto - non deve formare oggetto di un'eccezione in senso proprio, poiché costituisce un elemento intrinseco della previsione normativa, per cui l'esame della questione non è precluso anche se proposto per la prima volta in sede di giudizio di rinvio.

A norma dell'art. 58, n. 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (c.d. legge notarile), l'atto pubblico redatto dal notaio è nullo, fra l'altro, se privo della data; tale indicazione va intesa nel senso che la data deve essere completa di giorno, mese ed anno, sicché la mancanza anche di uno solo di tali elementi si risolve nella mancanza della data, che resta indeterminata.

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