Cass. Civ., Sez. II, n. 7264 del 30 marzo 2011. Indeterminatezza della data e nullità dell'atto notarile

La nullità di un atto pubblico notarile per difetti formali (nella specie, mancanza di data) non esclude che il medesimo possa valere come scrittura privata, a condizione che il documento sia sottoscritto dalle parti; tale convertibilità, non essendo un fatto esterno - modificativo o estintivo di un diritto - non deve formare oggetto di un'eccezione in senso proprio, poiché costituisce un elemento intrinseco della previsione normativa, per cui l'esame della questione non è precluso anche se proposto per la prima volta in sede di giudizio di rinvio.
A norma dell'art. 58, n. 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (c.d. legge notarile), l'atto pubblico redatto dal notaio è nullo, fra l'altro, se privo della data; tale indicazione va intesa nel senso che la data deve essere completa di giorno, mese ed anno, sicché la mancanza anche di uno solo di tali elementi si risolve nella mancanza della data, che resta indeterminata.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in considerazione si ambienta nella tematica della conversione formale prevista dall'art. 2701 cod.civ., di cui viene a costituire una pratica applicazione. Da non confondere la conversione in parola con quella, di natura sostanziale, di cui all'art. 1424 cod.civ.. Il mancato rispetto dell'art.58 n.5 della legge notarile con la conseguente sanzione della nullità non preclude che lo strumento negoziale possa valere come scrittura privata: la sanzione invalidante non riguarda infatti il congegno dell'atto, bensì la sua struttura formale.

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