Cass. Civ; sez.III, n. 15053/2003. Onere della prova in ordine ad un criterio di imputazione del pagamento diverso da quello di cui all'art.1194 cod.civ..

Il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale di cui all'art. 1194 del Cc. non costituisce un fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico, ma integra una conseguenza automatica di pagamento, sicchè non al creditore incombe l'onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento sul capitale, ma al debitore di allegare che il creditore aveva consentito che il pagamento fosse imputato al capitale anziché agli interessi.

Commento

L'eventuale imputazione del pagamento eseguito dal debitore immediatamente al capitale piuttosto che agli interessi maturati (in contrasto con la regola di cui all'art.1194 cod.civ.) non può che richiedere la prova di una volontà espressa in tal senso dal creditore.

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