Specialmente delicato si presenta il problema della protezione dei diritti individuali dei singoli soggetti che assumono parte all'impresa sociale. La natura della partecipazione di tali soggetti non è infatti qualificabile a priori, dovendo piuttosto desumersi concretamente dallo schema negoziale adottato. Un conto infatti è la posizione del singolo socio di una società di persone che rivesta la parallela qualità di impresa sociale (
artt.2286 -
2288 cod.civ.), differenti diritti ed obblighi farebbero invece capo a chi, facendo parte di un'associazione non riconosciuta, vedrebbe la propria posizione disciplinata dall'
art.36 cod.civ..
Il
principio di "non discriminazione" viene evocato dall'art.
8 D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112 per disciplinare gli aspetti relativi alle modalità di ammissione o di esclusione dei singoli soci (o associati). Il tutto previa valutazione di compatibilità rispetto alla forma giuridica concretamente assunta dall'ente. Trattandosi, ad esempio, di società di capitali non potrà prescindersi dalla considerazione dell'aspetto connesso alla misura della partecipazione espressa in denaro.
Ai sensi del II comma dell'articolo in esame
compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano la facoltà per l'istante di investire l'assemblea degli associati o dei soci, o un altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci o associati. Non è facile pensare di poter conciliare questo principio con quello dell'ambito potenzialmente chiuso delle società. Il necessario perseguimento di finalità non lucrative costituisce tuttavia la chiave di volta per spiegare questo aspetto, divergente rispetto ai principi generali.
Prassi collegate
- Quesito n. 70-2007/I, Partecipazione di società di capitali ad un'impresa sociale