Cass. civile, sez. III del 1978 numero 5665 (30/11/1978)


La natura giuridica del contratto di trasporto di cose è quella del contratto a favore di terzo, si che, mentre il destinatario, chiedendo al vettore la consegna della merce, dichiara, quale terzo, di voler profittare del contratto ed a norma dell' art. 1411 Cod. civ. acquista così i relativi diritti, il vettore-promittente può opporgli, ai sensi dell' art. 1413 cod. civ., le eccezioni che avrebbe potuto opporre al mittente suo diretto contraente, e, specificamente, ove convenuto per risarcimento del danno per negligente custodia e conseguente smarrimento della merce, l' eccezione relativa alla responsabilità del mittente per l' inesattezza delle indicazioni della merce, a termini dell' art. 1683 cod. civ..

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