Il termine di efficacia consiste in un avvenimento futuro e certo
, dal quale (termine
iniziale) o
fino al quale (termine
finale) debbono
prodursi gli effetti dell'atto .La locuzione viene altresì a designare la clausola astrattamente accidentale che, in via generale, è apponibile all'atto negoziale
nota1 .
Il termine differisce dalla condizione per il carattere di
certezza del verificarsi dell'avvenimento: questo è anch'esso
futuro (es., morte di una persona), ma non v'è alcun dubbio circa il suo avverarsi
nota2.
Se è certo che l'avvenimento si verificherà, può non essere determinato il momento in cui ciò avverrà: perciò il termine si distingue in
determinato quando consiste nell'indicazione specifica di una data o di un momento (es., il 5 aprile 1990, il giorno di Natale o di Pasqua del 1990) e
indeterminato, vale a dire riconducibile ad un tempo che non può essere fissato a priori
(il
giorno della mia morte)
nota3 .
Il codice civile non conosce una disciplina generale del termine (a differenza di quanto si registra in tema di condizione): vengono dettate per singoli casi norme specifiche, soprattutto in relazione a quegli atti che non ne tollerano l'apposizione. Altri articoli del codice civile che fanno riferimento al termine (cfr.
artt.1183 ,
1184 ,
1185 ,
1186 ,
1187 cod.civ.) in realtà non riguardano il termine di efficacia oggetto della nostra indagine,
bensì il differente tema del termine di adempimento, il quale segna il
tempo di esecuzione della prestazione dedotta in obbligazione nota4.
Scolasticamente si distinguono quattro casi di termine, i quali tuttavia tengono conto anche della possibilità d'incertezza di avveramento dell'evento, elemento peculiare della condizione. Perciò di queste quattro ipotesi, che ora ci accingiamo ad esaminare, non tutte rappresentano altrettanti casi di termine di efficacia: in effetti due di esse concretano una clausola condizionale. Si faccia attenzione agli esempi che seguono:
- dies certus an et quando (vale a dire evento in relazione al quale si è certi sia della verificazione sia del tempo in cui essa si produrrà): il 5 aprile 1990, il giorno di Natale o di Pasqua del 1998 (termine determinato);
- dies certus an et incertus quando (il giorno della mia morte, termine indeterminato).
Come riferito, le altre due ipotesi, anche se evocate a proposito dell'elemento termine, sono riconducibili alla condizione, essendo incerto se
(an) l'avvenimento si verificherà;
- dies incertus an et certus quando (il giorno in cui compirò 50 anni, ma non è certo che vi arrivi, potendo morire prima);
- dies incertus an et quando (il giorno in cui prenderò la laurea, se la prenderò: evento la cui verificazione ed il cui tempo sono entrambi incerti). Occorre inoltre mettere a fuoco la differente funzione del termine finale e di quello iniziale, a seconda che si tratti di contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà, di altri diritti reali o infine di quelli che deducano rapporti obbligatori.
Quanto ai primi ed ai secondi, prescindendo dalla considerazione della perpetuità del diritto di proprietà e dalla diatriba attinente alla possibilità di configurare un diritto di proprietà temporanea, si può dire che il termine apposto all'atto si qualifica come
termine del diritto stesso vale a dire
come delimitazione della portata del diritto, considerata come estensione temporale del medesimo nota5.
Quanto agli ultimi, stante l'impossibilità di configurare un contratto di società, di somministrazione, di lavoro subordinato, di agenzia etc. etc. che abbiano una durata perpetua, il termine finale (anche se indeterminato quanto al momento, potendo farsi luogo in questo caso a recesso), risulta connaturato rispetto all'essenza stessa dell'accordo, tanto da configurarsi quale elemento naturale, necessario ed indefettibile
nota6 . Si può infatti escludere, per quanto attiene ai rapporti obbligatori (ad eccezione della rendita perpetua, per la quale tuttavia vi è sempre la possibilità di farsi luogo a riscatto) l'assunzione di essi quali impegni perpetui (Cass. Civ.,
10834/94 ).
In queste ipotesi l'unica specie di termine che può dirsi rivestire carattere di accidentalità è il termine iniziale, che consente di porre una scarto temporale tra il tempo di stipulazione dell'accordo e quello di efficacia del medesimo.
Sia il termine iniziale, sia quello finale hanno sempre effetto ex nunc, essendo strutturalmente connotati da irretroattività (caratteristica opposta rispetto a quella della retroattività della condizione). D'altronde se Tizio e Caio hanno stipulato il 5 ottobre un contratto che deve assumere efficacia dal giorno 1 gennaio dell'anno successivo, sembrerebbe insensato, una volta sopraggiunto quel giorno, che gli effetti dell'atto dovessero retroagire al tempo della stipulazione dell'accordo. Conseguentemente gli effetti del termine iniziano o finiscono dal tempo in cui, rispettivamente, cade il termine finale o iniziale
nota7 .
Si noti che termine e condizione sono eventualmente abbinabili: è pertanto possibile prevedere che un evento, la cui verificazione appare incerta, possa verificarsi entro un certo tempo.
A tal proposito potrebbe anche distinguersi il caso di una condizione alla quale è abbinato un termine, dal caso in cui si dia un termine al quale venga unita una condizione nota8. Si consideri, quale esempio della prima specie, il seguente: Tizio e Caio stipulano una compravendita avente ad oggetto il fondo A sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio di una concessione edilizia, stabilendo comunque un termine di tre mesi dalla stipulazione ai fini del rilascio. Una volta sopravvenuto l'evento (il rilascio della concessione) gli effetti dell'atto ben potrebbero ritenersi come prodotti fin dall'origine (
ex tunc). Lo scopo delle parti è infatti quello di porre un limite cronologico inteso a non far perdurare indefinitamente la situazione di pendenza della condizione.
Quale esempio del secondo caso si pensi a Tizio che acquisti da Caio il fondo A se e comunque quando venga rilasciata la concessione edilizia. Si tratta di un'ipotesi che può essere ricostruita come termine
incertus an et quando.Qui prevarrebbero i connotati propri del termine e non si potrebbe parlare di produzione di effetti retroattivi. In definitiva, l'abbinamento di termine e di condizione è comunque una questione legata alla considerazione della volontà delle parti.
Note
nota1
In questo senso si parla comunemente del termine come di un elemento accidentale del negozio destinato ad operare solo sull'efficacia dello stesso: cfr.Russo, voce Termine, in Enc.giur.Treccani, vol.XXXI, p.3.
top1nota2
Di Majo, voce Termine, in Enc.dir., vol.XLIV, p.189.
top2nota3
Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.253.
top3nota4
Così Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.205.
top4nota5
Cfr. Di Majo, cit., p.194, per il quale il termine intacca la stessa sostanza del diritto trasferito.
top5nota6
In tutti i contratti caratterizzati dalla necessaria predeterminazione della durata il termine finale appare come elemento materiale necessario: si veda Russo, cit., p.10.
top6nota7
Santoro-Passarelli, cit., p.204.
top7nota8
In questo senso Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.541.
top8Bibliografia
- DI MAJO, Termine, Enc.dir., XLIV
- RUSSO, Termine, Enc.giur.Treccani, XXXI
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
Voce correlata in diritto tributario
Regime fiscale dei contratti soggetti a condizione sospensiva meramente potestativa