Lo scorrere del tempo in relazione al diritto del chiamato di fare rinunzia all'eredità viene assunto in considerazione dalla legge in modo scarno ed indiretto. In particolare fa difetto, a differenza di quanto si può osservare in tema di accettazione d'eredità (cfr. l'
art.480 cod.civ. ), un'esplicita normativa intesa a positivamente disciplinare
prescrizione e decadenza.Questa constatazione non tanto deve condurre all'affermazione dell'imprescrittibilità del diritto alla rinunzia, quanto ad osservare che essa appare strettamente correlata con il diritto di segno inverso di accettare l'eredità
nota1. La rinunzia potrà venir perfezionata entro un lasso di tempo analogo a quello previsto per l'accettazione: d'altronde quando il chiamato ponesse in atto una rinunzia successiva al termine decennale stabilito per accettare, l'atto abdicativo si paleserebbe del tutto inutile, intervenendo in relazione ad un diritto già estintosi in precedenza.
Ciò premesso, occorre semplicemente aggiungere alcune precisazioni relative ad momento di inizio, al dies a quo del termine prescrizionale (per compiere l'accettazione e, conseguentemente, per poter rinunziare all'eredità). Esso coincide ordinariamente con il momento in cui si apre la successione. Ciò vale non solo per coloro che possono dirsi chiamati immediatamente, bensì anche per i chiamati in subordine, con l'eccezione degli istituiti sotto condizione sospensiva e dei nascituri.
Giova da ultimo ricordare che l'eventuale
rinunzia all'eredità fatta prima della morte del de cuius non potrebbe sfuggire ad una qualificazione in chiave di patto successorio rinunziativo, colpito da nullità ai sensi dell'art.
458 cod.civ.
nota2. Sono tuttavia salvi i peculiari aspetti relativi alla
rinunzia all'opposizione di cui al V comma dell'
art.563 cod.civ. nonchè gli effetti della
rinunzia contenuti nel patto di famiglia di cui all'
art.768 bis cod.civ..
Note
nota1
Nel primo senso cfr. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p. 444, secondo il quale in difetto di un termine, il potere di rinunziare non sarebbe soggetto a prescrizione alcuna. Prevale tuttavia l'opinione contraria: Ferri, Successioni in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p. 74; Cariota-Ferrara, Le successioni per causa di morte. Parte generale, Napoli, 1977, p.478; Grosso-Burdese, Le successioni, in Tratt. dir. civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p. 322.
top1nota2
Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 418.
top2Bibliografia
- CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
- FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981