Società sportiva professionistica costituita sotto la forma di società per azioni. Finalità lucrativa o possibile destinazione mutualistica dei ricavi? (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 33040 del 16 dicembre 2019)

L'adozione, da parte di una società sportiva professionistica, della forma della società per azioni ne comporta la soggezione allo statuto proprio di questo tipo sociale, senza che l'oggetto della sua attività possa influire, anche astrattamente, attraverso modifiche o deroghe, sui tratti salienti di quest'ultimo. Resta conseguentemente escluso che i compensi da essa percepiti per la partecipazione agli incassi delle partite giocate in trasferta dalla sua squadra di calcio abbiano natura mutualistica, il cui tratto caratterizzante consiste nell'intento di realizzare non già il profitto, ma l'immediato vantaggio dei soci dell'ente che persegue il suddetto fine.

Commento

(di Daniele Minussi)
In forza della decisione in commento, la S.C. ha deciso che l’AS Roma deve versare il corrispettivo di circa 4 miliardi (di vecchie lire) per non aver provveduto a corrispondere l’Iva sulle partite in trasferta relative all'anno 2000. I compensi da stadio percepiti dalle società di calcio che giocano in trasferta non hanno infatti natura mutualistica, dovendo pertanto essere assoggettati ad Iva. Costituisce, infatti, operazione fiscalmente rilevante ai fini Iva, conseguentemente soggetta all’obbligo di fatturazione, il trasferimento patrimoniale che la squadra ospitante è obbligata ad effettuare, in forza della normativa della Federazione, in favore della squadra ospite. Le prestazioni della società calcistica ospite devono infatti, ritenersi soggette a Iva, dal momento che sono poste in essere da un soggetto passivo d’imposta (quale è la società professionistica) che effettua servizi di spettacolo sportivo secondo il requisito di territorialità, generando pertanto reddito d’impresa.
D'altronde lo scopo lucrativo delle società calcistiche, bandito dalla legge 1981/91, è tornato in forza della legge 1996/586.
Si badi tuttavia come, per effetto della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stata prevista la possibilità di costituire società di capitali senza scopo di lucro per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche. Come al solito, un quadro normativo tutt'altro che limpido.

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