Cass. civile, sez. I del 2014 numero 6835 (24/03/2014)




Lo scopo mutualistico di una società cooperativa non è inconciliabile con quello di lucro, quale obiettiva economicità della gestione, potendo i due fini coesistere ed essere rivolti al conseguimento di uno stesso risultato. Ne consegue che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2545-terdecies c.c., nella parte in cui prevede la possibilità del fallimento delle cooperative, per l'accertamento della sussistenza del fine predetto, occorre avere riguardo alla struttura ed agli scopi di essa. In tal senso, nella specie costituiscono indici positivi della natura commerciale dell'attività svolta dal predetto soggetto giuridico, la forma legale di società per azioni, l'esistenza di una partita iva, l'oggetto sociale volto alla commercializzazione verso terzi di prodotti agricoli conferiti dai soci, dei quali la società incassa il relativo presso e l'esistenza di rapporti di lavoro con dipendenti.

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