Cooperativa e fallimento: l'esercizio di un'impresa commerciale ed il relativo scopo lucrativo non sono inconciliabili con lo scopo mutualistico proprio della cooperativa. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 6835 del 24 marzo 2014)

Lo scopo mutualistico di una società cooperativa non è inconciliabile con quello di lucro, quale obiettiva economicità della gestione, potendo i due fini coesistere ed essere rivolti al conseguimento di uno stesso risultato. Ne consegue che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2545-terdecies c.c., nella parte in cui prevede la possibilità del fallimento delle cooperative, per l'accertamento della sussistenza del fine predetto, occorre avere riguardo alla struttura ed agli scopi di essa. In tal senso, nella specie costituiscono indici positivi della natura commerciale dell'attività svolta dal predetto soggetto giuridico, la forma legale di società per azioni, l'esistenza di una partita iva, l'oggetto sociale volto alla commercializzazione verso terzi di prodotti agricoli conferiti dai soci, dei quali la società incassa il relativo presso e l'esistenza di rapporti di lavoro con dipendenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie si trattava di società cooperativa volta a favorire la concentrazione dell'offerta di prodotti agricoli (cfr. regolamento CE n.1182/2007) per superare il problema dell'insufficiente dimensionamento delle imprese agricole. La costituzione nella forma della s.p.a., la dotazione di partita IVA, la considerazione dell'oggetto sociale inteso alla commercializzazione di prodotti agricoli hanno condotto a reputare sussistente la qualifica di imprenditore commerciale e, conseguentemente, la fallibilità della società ai sensi dell'art. 2545 terdecies cod.civ.

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