Gli usi di cui all'art. 1374 codice civile



L'art. 1374 cod.civ., norma dettata in materia di integrazione del contratto, riferisce che quest'ultimo obbliga le parti non solo a quanto vi si trova espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Il primo problema che si pone nell'interpretare questa disposizione è il livello di operatività degli usi. Il tenore letterale della norma pare che riservi alla consuetudine (come all'equità) non tanto il compito di integrare il contenuto del contratto (cosa che invece sembra potersi riferire relativamente alle clausole d'uso di cui all'art. 1340 cod.civ. che la norma afferma essere inserite nel contratto) quanto quello di illustrarne le conseguenze, cioè gli effetti nota1.

La stessa contiguità della menzione degli usi accanto alla legge, sia pure subordinatamente al mancato intervento di essa, suggerirebbe la correttezza di questa osservazione.

Sembrerebbe che, sulla scorta di un'accertata volontà delle parti, si facessero da essa derivare determinate conseguenze secondo legge, gli usi e l'equità. Da questo punto di vista è inoltre estremamente delicato il discrimine tra l'attività di preliminare accertamento del comune intento, onde connettervi conseguenze alla stregua degli usi, e l'attività di interpretazione della volontà delle parti alla luce degli usi.Le cose si complicano ancora di più se si evocano anche gli usi interpretativi di cui all'art. 1368 cod.civ..

In definitiva, gli usi di cui all'art. 1374 cod.civ. corrispondono agli usi normativi o agli usi negoziali? Al quesito, secondo un'opinionenota2 , dovrebbe esser data la prima risposta: gli usi di cui all'art. 1374 cod.civ., volti a disciplinare le conseguenze del contratto in difetto di difformi prescrizioni di legge, sarebbero gli usi normativi.

Ciò tuttavia non impedisce che il contratto sia integrabile, a livello di contenuto, da usi che possiedano natura contrattuale ai sensi dell'art. 1340 cod.civ..

In giurisprudenza esiste invece una certa commistione concettuale , essendosi rilevato che l'uso negoziale o contrattuale (del quale l'uso aziendale costituisce una specie) di cui all'art. 1340 cod.civ. ) è comunque rilevante ai fini dell'integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2748/92 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 202/82 ; Cass. Civ. Sez. III, 4093/77 ).

Ciò premesso, è possibile riferire alcune considerazioni di ordine logico:

  1. valorizzando il tenore letterale dell'art. 1374 cod.civ., che parla di conseguenze del contratto che dovrebbero sortire dagli usi, si comprende l'opinione di quantinota3 sostengono che tali usi, proprio in quanto non integrativi del contenuto, bensì degli effetti del negozio, dunque esterni ad esso, dovrebbero individuarsi negli usi normativi.
  2. Gli usi contrattuali, vale a dire le clausole d'uso, varrebbero invece ad integrare il contenuto del contratto ed assumerebbero rilevanza ai sensi dell'art. 1340 cod.civ..

Note

nota1

Sono di questa opinione Sacco, Il contratto, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, vol. IV, Torino, 1975, p. 798 e ss.; Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1978, p. 675; Rizzo, Dei contratti in generale , in Codice civile annotato, Libro quarto, Torino, 1980, p. 460.
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nota2

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 858.
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nota3

Asquini, Usi legali e usi negoziali, in Scritti giuridici, vol. III, 1961, p. 365; Pavone La Rosa, voce Consuetudine (usi normativi e negoziali, in Enc.dir., vol. IX, 1961, p. 521; Gazzoni, cit. p. 858.
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Bibliografia

  • ASQUINI, Usi legali e usi negoziali, Scritti giuridici, III, 1961
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • PAVONE LA ROSA, Consuetudine (usi normativi e negoziali), Enc.dir., IX, 1961
  • RIZZO, Dei contratti in generale, Torino, Codice civile annotato, IV, 1980
  • SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.civ.dir. da Vassalli, VI, 1975
  • TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1978


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