Gli usi in genere



Si parla di usi o consuetudini in una pluralità di accezioni.

Gli usi normativi corrispondono a quelle consuetudini che, a cagione della ritenuta vincolatezza per la generalità dei consociati, vengono ad assumere il rango di fonti del diritto paritetiche rispetto alla legge.

Gli usi negoziali o contrattuali consistono in pratiche seguite da una determinata cerchia di contraenti, per lo più localizzati in un ambito determinato.

Vengono anche menzionati dagli interpreti gli usi individuali, vale a dire quelle usanze che possano dirsi intercorrenti tra due parti, singolarmente considerate, tra le quali esistono rapporti contrattuali da tempo.

Appare evidente da questa descrizione che gli usi vengono distinti in base all'ambito soggettivo entro il quale assumono rilevanza. Se possiedono una vincolatività generale nell'ambito del territorio dello Stato si tratta di usi normativi, qualora invece si tratti di usi che attengono ad una specie di contratto e ad un territorio spesso limitato (es: l'uso che si riscontra nella provincia di Catania che si riferisce alla vendita delle arance "a scendi albero" : cfr. Cass. Civ. Sez. III, 4093/77 ) essi devono ritenersi di tipo contrattualenota1 . Quando infine si tratti di consuetudini esclusivamente riferibili alle parti di un singolo rapporto, si parlerà di usi individuali (ad es.: Tizio fornisce a Caio da anni bibite e bevande nella misura in cui, in una certa parte di un cortile rinviene le cassette vuote delle singole specie di prodotto da consegnare. Il tutto in base ad un patto non scritto, formatosi spontaneamente nel corso del tempo).

Quella riferita non è l'unica distinzione che si pone in materia. Da un lato la legge fa menzione di usi interpretativi (cfr. l'art. 1368 cod.civ.)nota2 mentre la giurisprudenza si riferisce spesso ad usi aziendali, come a quelle prassi contrattuali che si instaurano tra l'imprenditore e i dipendentinota3 .

E' evidente la necessità di individuare la differenza tra queste ultime figure e le prime, con particolare riferimento alla norma di cui all'art. 1374 cod.civ., in forza della quale, il contratto vincola i contraenti non soltanto a quanto è esplicitamente posto, bensì anche alle conseguenze che scaturiscono dalla legge o, in mancanza, secondo gli usi o l'equità.

Note

nota1

Barcellona, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 622, precisa che gli usi contrattuali sono vincolanti a prescindere dalla ricorrenza dell'opinio iuris seu necessitatis, semplicemente sulla base di una presunta volontà  delle parti di adeguarsi alle usanze negoziali prevalenti. Conforme Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 339 e ss.. il quale sostiene che gli usi negoziali valgono come clausole contrattuali, in quanto esprimono il significato che l'accordo assume nella pratica corrente.
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nota2

Sulla natura degli usi interpretativi vi è discordia in dottrina: secondo l'opinione prevalente (Messineo, Dottrina generale del contratto, Milano, 1948, p. 170; Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica), Milano, 1949, p. 350; Pavone La Rosa, voce Consuetudine (usi normativi e negoziali), in Enc.dir., vol. IX, 1961, p. 517) hanno natura di usi normativi (con conseguente necessità che l'uso  sia sostenuto dalla diuturnitas e dell'opinio juris ac necessitatis). Altri Autori (Asquini, Usi legali e usi negoziali, in Riv.dir.comm., vol. I, 1955, p. 73; Genovese, Gli usi nella disciplina dei contratti commerciali, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1950, p. 379)  invece riconoscono ad essi natura negoziale, con una distinzione netta e recisa rispetto alle consuetudini normative. Altri ancora (Dossetti, Clausola d'uso, in N.sso Dig.it., vol. III, 1959, p. 365; Coviello, In margine dell'art. 1340, in Riv.trim.dir e proc.civ., 1963, p. 526) sottolineano come nessuna differenza ontologica è possibile ravvisare fra gli usi normativi ex art. 1340 cod.civ. e gli usi interpretativi.
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nota3

Secondo la Cassazione gli usi aziendali, in quanto carenti del carattere della necessità e dell'opinio iuris seu necessitate , sono riconducibili alla categoria degli usi negoziali: v. Cass. Civ. Sez. Lav., 6280/85; Cass. Civ. Sez. Lav., 2583/80 top3

 

 

Bibliografia

  • ASQUINI, Usi legali e usi negoziali, Riv.dir.comm., I, 1955
  • BARCELLONA, Dei contratti in generale, Torino, Comm.cod.civ.Cendon, IV, 1999
  • BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949
  • COVIELLO, In margine dell'art.1340, Riv.trim.dir.e proc.civ., 1963
  • DOSSETTI, Clausola d'uso, N.sso Dig.it., III, 1959
  • GENOVESE, Gli usi nella disciplina dei contratti commerciali, Riv.trim.dir.e proc.civ., 1950
  • MESSINEO, Dottrina generale del diritto, Milano, 1948
  • PAVONE LA ROSA, Consuetudine (usi normativi e negoziali), Enc.dir., IX, 1961

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