Gli strumenti finanziari similari alle azioni e le partecipazioni al capitale e al patrimonio di società ed enti non residenti



L'art. 44, I comma, lettera e) , del testo unico (D.P.R. 917/86) dispone che sono tassati come redditi di capitali " gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società ".
Nel decreto legislativo di riforma del sistema fiscale è, inoltre, riformulata la definizione dei titoli similari alle azioni. Viene data una diversa definizione per i titoli emessi da soggetti residenti e per quelli emessi da non residenti nota1.
Per quanto riguarda i primi, il II comma, lettera a), assimila alle azioni " i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi ".
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, comprese le azioni, emessi da non residenti, l'art. 44, II comma, lettera b), precisa che " le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti non residenti, rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 9 ".
L'art. 109, IX comma, lettera a) , del testo unico 917/86 stabilisce che: " Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi ".
È evidente che ai fini dell'individuazione degli strumenti finanziari assimilati alle azioni emessi da residenti e ai fini della individuazione delle azioni e degli strumenti finanziari assimilati alle azioni emessi da non residenti, assume rilievo fondamentale la deducibilità del provento del reddito d'impresa dell'emittente.
Occorre quindi riferirsi all'art. 109, IX comma, lettera a), del testo unico 917/86 il quale - come precisa la relazione - "integra il regime di deducibilità fiscale, in capo al soggetto erogante, della remunerazione degli strumenti finanziari". Al fine di evitare la distribuzione "occulta" di utili sotto forma di interessi o altri proventi deducibili, il IX comma, lettera a), del predetto articolo, dispone l'indeducibilità di qualunque forma di remunerazione che venga riconosciuta con riguardo a titoli o a strumenti comunque denominati, per la quota della remunerazione stessa che risulti variabile in relazione ai risultati economici della società erogante, di altra società appartenente allo stesso gruppo ovvero anche di un solo affare.
L'indeducibilità si determina soltanto nei casi in cui le remunerazioni dello strumento finanziario "comportino la partecipazione ai risultati economici della società emittente" nota2.
Inoltre, il legame con i risultati della società andrebbe riferito ai redditi coevi; si esclude, cioè, l'indeducibilità degli oneri relativi a quei titoli il cui rendimento è ancorato, in qualche modo, a risultati pregressi (ad esempio, alla media dell'ultimo triennio).
Circa il contenuto della norma, la relazione precisa che:
- il riferimento alle società del gruppo deriva dall'esigenza di tenere conto della sostanza economica dell'impresa, indipendentemente dalla sua articolazione in diversi soggetti giuridici;
- la previsione di indeducibilità è stata estesa anche ai titoli emessi in relazione ad un singolo affare. La nuova disciplina civilistica prevede, infatti, la possibilità di emettere strumenti finanziari connessi con un patrimonio destinato ad uno specifico affare.
L'indeducibilità in capo all'erogante riguarda - come chiarisce la relazione - solo la "parte variabile e incerta" della remunerazione e non anche l'eventuale quota di interessi predeterminati o determinabili in misura certa in funzione di parametri oggettivi diversi dall'andamento economico della società, di altre società del gruppo ovvero dell'affare.
Ciò premesso, osserviamo che la nozione di "titolo similare alle azioni" pare più ampia quando è riferita ai titoli emessi da non residenti che quando è riferita ai titoli emessi da residenti. Infatti, solo per la seconda categoria di titoli è richiesta la condizione che i relativi proventi siano totalmente indeducibili per la società emittente nota3.
Nella definizione generale di cui alla lettera e) si ritiene rientrino anche gli utili derivanti dagli strumenti finanziari non azionari (strumenti finanziari partecipativi di cui agli artt. 2346, VI comma, ; 2349, II comma, e 2447 ter, I comma, lettera e) cod.civ. ), quando essi siano emessi a fronte del "conferimento" di denaro, crediti e beni. Questi strumenti finanziari - a differenza delle azioni - non corrispondono ad una frazione del capitale sociale e non rappresentano la qualità di socio, ma attribuiscono ai loro possessori determinati diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale nota4. Poiché il denaro, i beni in natura e i crediti sono "conferibili" (art. 2342 cod.civ. ), sarà possibile iscriverne il valore all'attivo del bilancio della conferitaria e, quindi, si potrà ritenere che essi rappresentino "una partecipazione al patrimonio" della società od ente; di conseguenza le relative remunerazioni rientrano fra gli utili derivanti dalla partecipazione al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 44, I comma, lettera e) del testo unico 917/86 .
Non rientrano, invece, nella definizione generale di cui alla lettera e) gli utili derivanti da strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'"apporto" di opere e servizi in quanto le opere e servizi non sono conferibili alle società per azioni (art. 2342, V comma, cod.civ. ), quindi non possono essere iscritti all'attivo (così, fra gli altri, la relazione ai lavori della Commissione Gallo sull'adeguamento del diritto tributario alla riforma del diritto societario) e quindi non possono rappresentare né una partecipazione al capitale né una partecipazione al patrimonio della società od ente nota5.

Gli strumenti finanziari partecipativi e le azioni non proporzionali.
Il dibattito fiscale si è concentrato soprattutto su questi strumenti finanziari.
Come sappiamo il D. Lgs. 344/03, recepisce solo in parte i lavori della Commissione Gallo. Sul tema degli strumenti finanziari partecipativi e su quello delle azioni non proporzionali, anzi, se ne discosta in modo considerevole. Nell'esaminare tale tema, pertanto, si dovrà tener conto sia del testo legislativo, sia dei lavori della Commissione. È inoltre opportuno trattare in modo specifico il caso degli strumenti partecipativi, individuando, di volta in volta, le differenze rispetto al trattamento delle azioni non proporzionali nota6.

Trattamento fiscale dell'apporto di opere e servizi.
Dalla relazione della Commissione Gallo sul regime fiscale dei nuovi strumenti finanziari, risultava pacifico che al momento dell'emissione di uno strumento finanziario a fronte dell'apporto di "opere o servizi":
- il "sottoscrittore" non subirà alcuna tassazione non avendo effettuato conferimenti in denaro o in natura;
- la società non iscriverà all'attivo il valore dell'apporto d'opera o servizi e quindi non iscriverà alcun corrispondente valore nel patrimonio.
Il concetto viene espresso, anche se la relazione non ne fa cenno, nel testo finale del decreto legislativo, modificato secondo le indicazioni della IV Commissione Finanze. Infatti l'art. 9, II comma, del testo unico 917/86 stabilisce che "in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni o dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo IV comma, lettera a) " (cioè media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese delle azioni, obbligazioni o altri titoli ricevuti a fronte del conferimento o dell'apporto).
Pertanto, il fatto che siano citati esclusivamente i beni e i crediti, e non le opere e i servizi, fa giungere alla conclusione che l'apporto di opere e servizi non generi alcun corrispettivo; ove lo strumento finanziario sia emesso a fronte dell'apporto o conferimento di beni o crediti, vi è realizzo di un corrispettivo imponibile secondo la disciplina del "valore normale" di cui all'art. 9. E cioè:
- nel caso in cui si ricevano azioni o titoli negoziati in mercati regolamentati e l'apporto sia proporzionale, in base al valore normale delle azioni o titoli ricevuti;
- in tutti gli altri casi (compreso quello in cui si ricevano azioni o titoli negoziati in mercati regolamentati, ma l'apporto o il conferimento non sia proporzionale), il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale dei beni o crediti dati in apporto.
Accogliendo questa interpretazione, nel caso in cui siano assegnate azioni non proporzionali al valore del denaro dei beni o crediti conferiti, l'eventuale corrispettivo fiscalmente rilevante non sarà mai determinato dal valore effettivo delle azioni o dei titoli ricevuti in cambio, i quali, peraltro, assumeranno un costo fiscale corrispondente all'importo in denaro o al valore normale dei beni e dei crediti conferiti.

Plusvalenze e minusvalenze realizzate dal possessore dello strumento finanziario.
Il decreto legislativo non recepisce la proposta della Commissione Gallo nota7.
Nel decreto legislativo sulla riforma fiscale, gli utili derivanti dal possesso di strumenti finanziari partecipativi non sono mai citati espressamente. Tuttavia, con norma generica (art. 44, II comma, lettera a) del testo unico 917/86, viene stabilito che sono assimilati alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altra società appartenente allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.
Per quanto riguarda le plusvalenze e minusvalenze percepite o subite da soggetti non esercenti imprese commerciali l'art. 67, I comma, lettera c ), n. 1) , del testo unico 917/86 dispone che - per i soggetti non esercenti imprese commerciali - la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui all'art. 44, II comma, lettera a) del testo unico 917/86, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio dell'emittente, genera plusvalenze assimilate a quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.
Viene quindi fatta una distinzione fra gli strumenti finanziari assimilabili alle azioni che rappresentano una partecipazione al patrimonio dell'emittente e strumenti finanziari dello stesso tipo che non rappresentano una partecipazione a tale patrimonio.
La distinzione trova, evidentemente, fondamento nel convincimento che, come si è già avuto occasione di osservare, gli strumenti finanziari partecipativi possono essere emessi sia a fronte di apporti di opere e servizi (nel qual caso non vi è partecipazione al patrimonio dell'emittente), sia a fronte dell'apporto di denaro, beni o crediti, (nel qual caso il sottoscrittore, pur non assumendo la qualifica di socio, acquisisce una partecipazione al patrimonio dell'emittente).
Nel primo caso, lo strumento finanziario sarà sempre assimilato ad una partecipazione qualificata di cui all'art. 67, I comma, lettera c) , del testo unico 917/86; pertanto la plusvalenza concorrerà a formare il reddito complessivo imponibile nella misura del 40 per cento della plusvalenza stessa in base all'art. 68, III comma testo unico 917/86.
Nel secondo caso, invece, si dovrà ulteriormente verificare se gli strumenti finanziari rappresentano una quota di patrimonio della società emittente non superiore al 5 per cento o al 25 per cento, a seconda che essa sia o meno quotata in mercati regolamentati, saranno assimilati alle partecipazioni non qualificate di cui all'art. 67, I comma, lettera c- bis ) , del testo unico 917/86; la plusvalenza sarà quindi soggetta all'imposta sostitutiva del 12,5 per cento di cui agli artt. 5,6 o 7 del D. Lgs. n. 571/97; se gli strumenti finanziari rappresentano una quota di patrimonio superiore, saranno assimilati alle partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, I comma, lettera c), del testo unico 917/86 nota8.

Utili da partecipazione.
In funzione dello status del beneficiario occorre fare delle distinzioni.
Per quanto riguarda i redditi percepiti da persone fisiche residenti, le remunerazioni erogate da società di capitali residenti in Italia a persone fisiche residenti in Italia concorrono, come regola generale, alla formazione del reddito imponibile soggetto ad aliquota Ire progressiva, in misura pari al 40 per cento del loro ammontare (art. 47 del testo unico 917/86).
La regola si applica anche alle somme o valori percepiti in caso di recesso, esclusione o riscatto dello strumento finanziario; ma, in questo caso, l'imponibile è dato dalla differenza di tali somme o valori rispetto al costo fiscale dello strumento. La misura dell'esclusione non cambia anche se la persona fisica percepisce la remunerazione nell'ambito di una attività di impresa in quanto l'art. 59 testo unico 917/86 richiama integralmente le disposizioni contenute nell'art. 47.
La regola subisce un'eccezione: le remunerazioni relative a strumenti finanziari rappresentativi di quote di patrimonio della società, non qualificati, detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa sono soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento. L'imposizione esaurisce l'obbligo tributario e quindi il reddito non va indicato in dichiarazione. La ritenuta non si applica se le persone fisiche residenti dichiarano all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività d'impresa o a uno strumento partecipativo qualificato ai sensi del I comma, lettera c), dell'art. 67 . Viene previsto (art. 27, comma 1- bis , del D.P.R. 600/73) che sulle somme o valori percepiti in occasione della liquidazione, anche concorsuale, della società, o di recesso e di esclusione del possessore del titolo o di riscatto degli strumenti finanziari (art. 47, VII comma del testo unico 917/86), la ritenuta del 12,5 per cento a titolo d'imposta si applica sulla parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione dei titoli annullati, a condizione che il percettore comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Circa i redditi percepiti da società di persone, comprese le società semplici, residenti, valgono le stesse regole applicabili agli imprenditori individuali. La remunerazione concorre in ogni caso alla formazione del reddito complessivo imponibile, nella misura del 40 per cento.
Per i redditi percepiti da società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali residenti, in base all'art. 89 , II comma, del testo unico 917/86, le remunerazioni assimilate agli utili da partecipazioni erogate, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società di capitali ed enti commerciali residenti non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.
Infine, sulle remunerazioni corrisposte a soggetti non residenti in relazione agli strumenti finanziari similari alle azioni, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, è applicata una ritenuta d'imposta del 27 per cento. La ritenuta può essere ridotta in applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni ed è del tutto esclusa sui dividendi distribuiti a società "madri" comunitarie (art. 27 bis del D.P.R. 600/73).
L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per le remunerazioni pagate ad azionisti di risparmio e, come si è avuto occasione di osservare, appare irrazionale che la stessa riduzione di aliquota non si applichi ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, che - al pari degli azionisti di risparmio - sono privi di diritti di voto nell'assemblea generale nota9.

Deducibilità delle erogazioni per l'emittente.
Nel D. Lgs. 344 del 2003 non vi è una norma che tratti esplicitamente della deducibilità delle remunerazioni corrisposte ai portatori di strumenti finanziari partecipativi. Come si è detto, però, viene genericamente, disposta - dall'art. 109, IX comma, lettera a) testo unico 917/86 - l'indeducibilità di qualunque forma di remunerazione che venga riconosciuta su titoli o strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'art. 44 testo unico 917/86 per la quota della remunerazione stessa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società erogante, di altra società appartenente allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi.
Il generico richiamo all'art. 44 consente di ritenere che la norma si applichi anche agli strumenti partecipativi astrattamente definiti dall'art. 44, II comma, lettera a) testo unico 917/86.
La relazione precisa che l'indeducibilità in capo all'erogante riguarda solo la "parte variabile e incerta" della remunerazione e non anche l'eventuale quota di interessi predeterminati o determinabili in misura certa in funzione di parametri oggettivi diversi dall'andamento economico della società, di altre società del gruppo ovvero dell'affare.
Sull'indeducibilità delle remunerazioni corrisposti ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il D. Lgs. 344/03 non si discosta sostanzialmente dal testo della Commissione Gallo.

nota1

Note

nota1

Cfr. Escalar, Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione e dei proventi equiparati nel decreto legislativo di "riforma dell'imposizione sul reddito delle società", in Rassegna Tributaria n. 6/2003, p. 1935.
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nota

nota2

Ad esempio, nel caso in cui agli obbligazionisti venga garantita, come una remunerazione anche aggiuntiva, una percentuale degli utili. Pertanto, l'indeducibilità non è estesa ai proventi per i quali la connessione con i risultati economici dell'impresa riguardi unicamente l'an, ma non il quantum, della corresponsione dei proventi e/o del rimborso ai sottoscrittori. Cfr. Escalar, Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione e dei proventi equiparati nel decreto legislativo di "riforma dell'imposizione sul reddito delle società", cit., pp. 1935 ss.
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nota3

Considerato che i proventi dei titoli similari alle obbligazioni sono normalmente soggetti ad una ritenuta d'imposta o una imposta sostitutiva del 12,5 per cento. Questa scelta legislativa pare favorire i possessori di titoli emessi da residenti. Tuttavia, se il possessore fosse una società di capitali - nei cui confronti gli utili sono normalmente tassati in modo più favorevole degli interessi - la maggiore ampiezza della definizione dei titoli similari alle azioni andrebbe a vantaggio dei titoli esteri. Cfr. Escalar, Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione e dei proventi equiparati nel decreto legislativo di "riforma dell'imposizione sul reddito delle società", cit., pp. 1935 ss.
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nota4

Abi, circolare n. 23 del 22 luglio 2003, pagg. 3 e 4.
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nota5

Tuttavia gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi, possono venire assimilati alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata dall'art. 44, II comma, lettera a), del testo unico 917/86, il quale dispone che "si considerano similari alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi". Da ciò consegue che i proventi relativi a tali titoli o strumenti finanziari sono considerati utili e le plus/minusvalenze derivanti dalla loro cessione sono considerate come relative alla cessione di partecipazioni sociali. Cfr. Escalar, Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione e dei proventi equiparati nel decreto legislativo di "riforma dell'imposizione sul reddito delle società", cit., pp. 1935 ss.
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nota6

Circa le azioni non proporzionali, l'art. 2346, IV comma cod.civ., recita: " A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni ". Il successivo comma 5 precisa che " In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale ". Si può in tal modo tenere conto dell'apporto di utilità che non possono formare oggetto di conferimenti veri e propri (come le prestazioni di fare o di non fare, il consenso all'uso del nome, eccetera), oppure regolare mediante il contratto sociale, ragioni di credito o debito sussistenti tra due o più soci".
Come riferisce l'Abi "un primo commento delle norme in esame non manca di sottolineare che una disposizione normativa che esplicitamente affermi l'ammissibilità di una distribuzione di azioni tra i soci non proporzionale ai rispettivi conferimenti, pur con la garanzia della copertura integrale del capitale sociale, rappresenta una novità assoluta, non trovando corrispondenza in altri ordinamenti stranieri (non è, invece, escluso che in altri ordinamenti lo stesso risultato sia raggiungibile nonostante l'assenza di una norma autorizzativa espressa)". Cfr. Abriani-Callosa- Ferri Jr.-Giannelli-Guerriera-Guizzi-Notari-Paciello- Restio-Rosapepe-Stella Richter Jr.-Toffoletto, Diritto delle società di capitali, cit., p. 46; Abi, circolare n. 23 del 22 luglio 2003; Cfr. Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società, cit., p.69.
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nota7

La Commissione Gallo distingueva a seconda che lo strumento fosse destinato o meno alla circolazione. Come regola generale, i proventi derivanti dallo strumento finanziario (comprese, come si desume dalla relazione, le eventuali plusvalenze da cessione), avrebbero dovuto costituire redditi della stessa natura delle prestazioni di opere servizi alle quali il sottoscrittore si è obbligato (redditi di lavoro autonomo o d'impresa, anche occasionale). Solo se percepiti da un soggetto diverso da quello tenuto ad eseguire le opere o servizi (il che, evidentemente, è possibile solo se lo strumento finanziario è destinato alla circolazione ed è stato ceduto a terzi), avrebbero avuto natura di "redditi di capitale" o "redditi diversi di natura finanziaria".
Per evitare comportamenti elusivi (dato che questo secondo regime può risultare più vantaggioso di quello ordinario), veniva previsto che i proventi concorressero a formare il reddito complessivo del soggetto obbligato alla prestazione anche in caso di cessione e successivo riacquisto dello strumento finanziario dopo il pagamento dei proventi.
Non veniva dettata un norma specifica che disponesse in che modo fossero tassabili i redditi degli strumenti finanziari quando avessero natura di redditi di capitale (fossero cioè percepiti da un soggetto diverso da quello obbligato alla prestazione); tuttavia, questi redditi venivano accomunati agli utili derivanti dalla "partecipazione in società". La Commissione aveva, inoltre, espressamente previsto che gli strumenti finanziari partecipativi fossero assimilati alle azioni. Cfr. Piazza, Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi nella riforma fiscale, cit., pp. 620 ss.
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nota8

Per quanto riguarda le plusvalenze e minusvalenze realizzate da soggetti esercenti imprese commerciali, essendo gli strumenti finanziari in commento assimilati alle azioni, si applica la participation exemption di cui all'art. 87 testo unico 917/86, sulle plusvalenze realizzate da società di capitali ed enti commerciali.
Se le plusvalenze sono realizzate da imprenditori individuali o società di persone commerciali o enti non commerciali, concorrono a formare l'imponibile complessivo con base imponibile del 40 per cento della plusvalenza stessa in base all'art. 58 testo unico 917/86. Cfr. Piazza, Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi nella riforma fiscale, cit., pp. 620 ss.
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nota9

I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza del 12 per cento, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi redditi mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Come chiarisce la circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, in caso di applicazione della Convenzione, il rimborso è ammesso solo per l'eventuale quota eccedente rispetto allo sgravio o rimborso convenzionale. Cfr. Piazza, Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi nella riforma fiscale, cit., pp. 620 ss.
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Bibliografia

  • ABATE-DIMUNDO-LAMBERTINI-PANZANI-PATTI, Grupp,Trasformaz.,Fusione,Scissione,Scioglim.e liquidaz., società estere, Milano, La riforma del dir. soc. a cura di Lo Cascio, 2003
  • ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Il nuovo diritto delle società: società di capitali e cooperative, Bologna, a cura di Olivieri-Presti-Vella, 2003
  • ESCALAR, Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione e dei proventi equiparati nel decreto legislativo di "riforma dell'imposizione sul reddito delle società", in Rassegna Tributaria, 6, 2003
  • PIAZZA, Azioni, obbligazioni e strumenti partecipativi nella riforma fiscale, Il Fisco, 5, 2004

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