Decreto Presidente Repubblica del 1973 numero 600 art. 27


RITENUTA SUI DIVIDENDI

1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico . La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico.
(Comma modificato dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. A norma dell'art. 9, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, le disposizioni degli articoli da 5 a 8 del D.Lgs. n. 47/2000 si applicano dal periodo di imposta in corso alla data da cui ha effetto lo stesso decreto. Successivamente il presente comma è stato modificato dall'art. 9, comma 4, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 novembre 2001, n. 410, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dal 1° gennaio 2004, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5. Successivamente ancora il presente comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, a decorrere dal 2 dicembre 2005; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 14, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 247/2005. Infine il presente comma è stato così modificato dall’ art. 1, comma 1003, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; a norma dell’ art. 1, comma 1005, della medesima Legge n. 205/2017 tale ultima disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019)
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
(Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dal 1° gennaio 2004, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5, e, successivamente, così sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, a decorrere dal 2 dicembre 2005)
2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del citato testo unico.
(Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dal 1° gennaio 2004)
3. La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’ articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’ articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L’aliquota della ritenuta è ridotta all’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’ articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
(Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dal 1° gennaio 2004, e modificato dall'art. 1, comma 67, nn. 1) e 2), L. 24 dicembre 2007, n. 244. A norma del comma 68 del predetto art. 1, L. 244/2007, la disposizione si applica agli utili formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'art. 24, comma 1, L. 7 luglio 2009, n. 88; vedi, anche, i commi 2 e 3 del medesimo art. 24, L. 88/2009 e modificato dall'art. 2, comma 13, lettera c), numeri 1) e 2), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 24, D.L. n. 138/2011. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, D.L. n. 66/2014)
3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143, a decorrere dal 26 luglio 2005; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 143/2005, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 67, n. 3), L. 24 dicembre 2007, n. 244)
3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’ articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’ articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’ articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
(Comma inserito dall'art. 1, comma 67, n. 4), L. 24 dicembre 2007, n. 244. A norma del comma 68 del predetto art. 1, L. n. 244/2007)
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto:
(Alinea così modificato dall’ art. 1, comma 1003, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; a norma dell’ art. 1, comma 1005, della medesima Legge n. 205/2017 tale disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019)
[a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65;]
(Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1003, lett. c), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; a norma dell’ art. 1, comma 1005, della medesima Legge n. 205/2017 tale disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019)
b) sull’intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4 del citato testo unico o, se ivi residenti, sia avvenuta la dimostrazione a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167 dello stesso testo unico, che sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 87 del citato testo unico. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
(Lettera modificata dall'art. 1, comma 84, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244; ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 88 della medesima L. n. 244/2007 tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’ art. 168-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 3, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147)
(Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis, a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio dal 1° gennaio 2006)
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
(Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis, a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio dal 1° gennaio 2006)
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa . Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società.
(Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con applicazione agli interessi e altri proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2000. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dal 1° gennaio 2004 , e così modificato dall’ art. 1, comma 1003, lett. d), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; a norma dell’ art. 1, comma 1005, della medesima Legge n. 205/2017 tale ultima disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019)
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
(Articolo modificato dal D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136 e, successivamente, così sostituito dall'art. 12, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, a decorrere dal 1° luglio 1998)

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