Il regime dell'amministrazione delle società a base personale




Una volta che la società sia sorta, si pone con immediatezza l'esigenza di gestire l'attività d'impresa che essa è destinata a svolgere. Al riguardo, il codice civile ha predisposto agli artt. 2257 e ss. una serie di regole volte a disciplinare il funzionamento della società semplice (ma estensibili, sia pure con le peculiarità del caso anche alle altre società a base personale) che assumeremo in considerazione. Giova osservare al riguardo come l'oggetto sociale non si ponga quale limite con rilevanza esterna rispetto all'attività di amministrazione, valendo al più ad evidenziare la responsabilità di colui che ha agito nei confronti della società e degli altri soci (oltre all'eventuale inopponibilità interna rispetto agli altri soci: cfr. Tribunale di Genova, 10/12/1986 ; si veda anche Cass. Civ. Sez. I, 1846/68 ). La natura giuridica del rapporto tra amministratore e società è disputata. Negato, come meglio vedremo a suo tempo, un nesso di immedesimazione organica, è usuale il rinvio alla normativa sul mandato (di cui esplicitamente all'art. 2260 cod. civ. ). In ogni caso affinchè un atto compiuto dall'amministratore sia imputato alla società occorre che vi sia l'indicazione di quest'ultima quale soggetto destinatario dello stesso. E' in altri termini necessaria la spendita del nome della società da parte dell'agente, in difetto della quale l'attività si deve considerare come produttiva di effetti in capo all'agente ( Cass. Civ. Sez. I, 691/75 ; Cass. Civ. Sez. III, 5308/77 ).

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Il regime dell'amministrazione delle società a base personale"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti