Forme di scissione



Al fine di individuare le modalità in cui si esplica il processo di "disaggregazione" della struttura societaria che sostanzia la scissione è necessario preliminarmente distinguere a seconda che si parli di scissione totale o parziale e, in entrambi i casi, a seconda che vengano in considerazione società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione.

Per scissione parziale si intende il trasferimento di parte del patrimonio della società che si scinde ad una o più società preesistenti, ovvero ad una o più società di nuova costituzione. La società che si scinde continuerà quindi ad esistere, sia pure dotata di un patrimonio di minore consistenza; il suo capitale sarà ridotto in misura proporzionale alla quota trasferita.

Per scissione totale si intende il trasferimento di tutto il patrimonio della società che si scinde ad una o più società preesistenti, ovvero ad una o più società di nuova costituzione.

A propria volta entrambe le suddette forme di scissione possono configurarsi come:
  • scissione mediante costituzione di nuove società. In questo caso le società beneficiarie vengono a costituirsi per effetto diretto dell'operazione. La società scissa delibera l'operazione di scissione e, con l'atto di scissione, costituisce le nuove società;
  • scissione mediante incorporazione. In questa seconda ipotesi le società beneficiarie preesistono all'operazione di scissione. La società scissa delibera l'operazione di scissione e le società beneficiarie deliberano l'aumento di capitale.

Vigendo la precedente disciplina, la generica indicazione dettata dal legislatore in tema di scissione (peraltro non integrata da ulteriori disposizioni contenute in altre fonti di legge) aveva portato gli interpreti a formulare una serie di ipotesi al fine di individuare le varie modalità con le quali poter attuare una scissione.Secondo le massime elaborate dal Consiglio Notarile di Milano, infatti, il legislatore si sarebbe limitato a disciplinare le ipotesi più frequenti di scissione, senza voler limitare la casistica alle ipotesi da esso previste, ciò in quanto ".. non può non riconoscersi che la nozione di scissione è più ampia di quella che si desumerebbe da una lettura meramente letterale della norma ".Nel rispetto della funzione economico-sociale dell'istituto, si riteneva dunque possibile attuare la scissione anche secondo le seguenti modalità:
  • mediante assegnazione delle azioni o quote della o delle società beneficiarie solo ad alcuni soci della scissa e conseguente aumento della percentuale della partecipazione degli altri soci nella scissa;
  • mediante trasferimento di tutto o parte del patrimonio della scissa a una o più società beneficiarie che non procedono alla emissione di nuove azioni o quote in quanto i soci della scissa e della o delle beneficiarie sono gli stessi con la medesima percentuale di partecipazione in tutte le società partecipanti alla scissione;
  • la società beneficiaria o una delle beneficiarie partecipa al capitale della scissa, nel qual caso non si potranno attribuire a tali società azioni o quote della beneficiaria stessa.

A prescindere comunque dalle succitate modalità di attuazione individuate dalla dottrina, normalmente, sia in ipotesi di scissione totale, sia di scissione parziale, i soci della società che realizza l'operazione si vedranno assegnare azioni o quote delle società beneficiarie in misura proporzionale alle partecipazioni dai medesimi originariamente possedute nella società scissa.

E' tuttavia possibile prevedere, per consenso unanime, che ad alcuni soci non vengano distribuite azioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni della società scissa, aumentando così l'entità della loro partecipazione in quest'ultima società. Tale possibilità deve essere interpretata nel senso che, in ipotesi di scissione parziale mediante costituzione di una o più nuove società, per consenso unanime dei soci della società scissa, ad alcuni di questi vengano assegnate solamente azioni della società scissa, ad altri solo azioni delle società beneficiarie.

Infine, al fine di fornire maggior celerità all'intera operazione, la riforma del 2003 ha introdotto la possibilità di prevedere un conguaglio in denaro purché non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni o quote attribuite, conformemente a quanto previsto in tema di fusione nota1 .

Note

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Un ulteriore snellimento della procedura è stato introdotto dal legislatore del 2003 il quale, forse prendendo atto del fatto che con la scissione (si tratta evidentemente di quella totale) la società si svuota del patrimonio a favore delle beneficiarie, ha previsto la possibilità che la scissa, a seguito dell'assegnazione del proprio patrimonio, possa cessare la propria attività con conseguente cancellazione dal registro delle imprese, senza farsi luogo a liquidazione.
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