Valutazione anti-abuso scissione parziale proporzionale


Agenzia delle Entrate, Risposta n. 139
Roma, 27 dicembre 2018

OGGETTO: Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 e art. 173 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Valutazione anti-abuso scissione parziale proporzionale.


Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Il gruppo industriale francese, conosciuto come “Gruppo ALFA” (di seguito, il “Gruppo”), è leader europeo nel settore ….. e opera in diversi Paesi mediante società controllate direttamente e/o indirettamente.

La ramificazione italiana del Gruppo vede la presenza, tra le altre, delle società ALFA S.p.A., BETA S.r.l. a socio unico e GAMMA S.r.l. (le prime due d’ora in poi, rispettivamente, ALFA e BETA e, congiuntamente, istanti o scindende, e la terza GAMMA o beneficiaria).

Le società ALFA e BETA, così come dichiarato in istanza, sin dalla loro costituzione hanno esercitato l’attività ….., indirizzata ad una clientela che opera nel settore …...

La società GAMMA svolge, invece, l’attività di gestione degli asset immobiliari per conto delle altre società del Gruppo. In particolare, GAMMA possiede direttamente o detiene in locazione finanziaria la maggior parte degli immobili utilizzati dalle società “operative” del Gruppo che operano in Italia, occupandosi dell’acquisizione, costruzione, manutenzione e gestione degli stessi.

Le compagini sociali delle tre società citate sono composte come di seguito indicato:
  • ALFA, con capitale sociale di euro …., è partecipata dalla ALFA1 (detentrice di azioni per un valore nominale di euro …., pari al 56,41 per cento del capitale sociale), ALFA2 con unico socio (detentrice di azioni per un valore nominale di euro …., pari al 43,51 per cento del capitale sociale), ALFA3 (detentrice di azioni per un valore nominale di euro …., pari allo 0,08 per cento del capitale sociale);
  • BETA, con capitale sociale di euro …., è interamente partecipata da ALFA;
  • GAMMA, con capitale sociale di euro …., è partecipata dalla ALFA2 con unico socio (detentrice di una quota per un valore nominale di euro …., pari al 51,00 per cento del capitale sociale), Societè IMMOALFA S.A. (detentrice di una quota per un valore nominale di euro …, pari al 49,00 per cento del capitale sociale).

Il Gruppo intende intraprendere in Italia un processo di spin-off immobiliare attraverso il quale trasferire le strutture immobiliari, attualmente di proprietà (o, come in un singolo caso, condotte in locazione finanziaria) di ALFA e BETA, a favore della società di gestione delle attività immobiliari sul territorio nazionale per conto del Gruppo, ossia la GAMMA.

In particolare, la riorganizzazione prospettata consentirà al Gruppo di eguagliare l’organizzazione dei siti italiani a quella dei siti presenti nel resto d’Europa, laddove le società “operative” non sono proprietarie del patrimonio immobiliare che, invece, appartiene ad un’unica società immobiliare che gestisce tutti gli asset immobiliari e, a sua volta, li concede in locazione a canoni di mercato alle società operative locali.

La GAMMA è già proprietaria di otto unità immobiliari, mentre il restante patrimonio immobiliare appartiene a ALFA e BETA.

È, pertanto, intenzione del Gruppo procedere in contemporanea, come dichiarato in sede di documentazione integrativa, con le scissioni parziali proporzionali di ALFA e BETA a favore di GAMMA, attraverso le quali perseguire l’obiettivo di separare le attività immobiliari rispetto alle attività operative.

La società BETA ha presentato analoga istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Come indicato dalle istanti, le due operazioni di scissione si caratterizzano per il trasferimento di singoli beni (immobili e impianti) a favore della beneficiaria. Una volta, poi, trasferiti tutti gli asset immobiliari in capo a GAMMA, quest’ultima provvederà a locarli a canoni di mercato, in base ad un apposito contratto di locazione, alle stesse società scindende.

In particolare, la scissione di ALFA prevede lo scorporo, a valori contabili, dei compendi immobiliari adibiti a deposito logistico indentificati come: Filiale in AAAA, Filiale in BBBB, Filiale in CCCC, Filiale in DDDD, Filiale in EEEE e Filiale in FFFF. Tutti i siti citati sono detenuti a titolo di proprietà, tranne il sito in FFFF detenuto in forza di un contratto di leasing immobiliare. Dell’intero patrimonio immobiliare di ALFA, oggetto di assegnazione per il tramite della scissione alla beneficiaria GAMMA, resta escluso il sito nel comune di SSSS che, secondo quanto affermato in istanza, è “destinato ad essere ceduto a terzi”.

La scissione di BETA prevede lo scorporo, a valori contabili, del compendio immobiliare indentificato come Filiale in XXXX.

Da un punto di vista civilistico, con le prospettate operazioni di scissione, le scindende trasferiscono parte dei rispettivi patrimoni alla beneficiaria preesistente, con conseguente riduzione di ciascuno dei patrimoni netti per un ammontare corrispondente alla parte di patrimonio assegnato alla beneficiaria.

Questa, a sua volta, incrementa il patrimonio netto in conseguenza dei beni a lei assegnati. Ai soci delle scindende, invece, sono assegnate quote di partecipazione della beneficiaria in proporzione alle loro partecipazioni nel capitale delle scindende.

Al fine di determinare le quote della beneficiaria che i soci delle scindende dovranno ricevere, come illustrato nella bozza del progetto di scissione, si è reso necessario determinare un rapporto di cambio mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito da ciascuna delle scindende e il valore economico del patrimonio netto della beneficiaria ante scissione. In questo modo si arriva a determinare l’aumento di capitale sociale che la società beneficiaria stessa dovrà deliberare a fronte dell’apporto ricevuto dalle scindende. In particolare, sulla scorta di una perizia di stima degli asset immobiliari oggetto di scissione e del patrimonio della beneficiaria nella sua configurazione ante scissione, sono stati individuati i rispettivi valori economici e il relativo peso percentuale sul valore economico complessivo – determinato in misura pari a euro …….. – della società beneficiaria nella sua configurazione post scissioni, nei termini di seguito indicati:
  • valore economico degli asset trasferiti da ALFA euro ……, pari al 65,22 per cento del valore economico complessivo;
  • valore economico degli asset trasferiti da BETA euro ……, pari al 18,46 per cento del valore economico complessivo;
  • valore economico di GAMMA ante scissione euro ……, pari al 16,32 per cento del valore economico complessivo.
In conseguenza delle due scissioni, il capitale sociale della beneficiaria verrà aumentato dagli attuali euro …… a euro …... L’importo del capitale sociale della beneficiaria post scissioni, da cui consegue la determinazione di un incremento di capitale di euro ……, “è stato determinato in ragione della percentuale di incidenza della Società beneficiaria sul valore economico complessivo” della stessa beneficiaria post scissioni, ossia dividendo l’ammontare del capitale sociale della beneficiaria ante scissione, pari a euro ……, per il 16,32 per cento.

Definito in euro …… l’aumento di capitale sociale della beneficiaria, ai soci delle scindende, ALFA e BETA, verranno attribuite quote della GAMMA post scissioni nelle medesime rispettive proporzioni di partecipazione al capitale delle scindende. La compagine sociale di GAMMA sarà così composta da:
  • ALFA2 con una quota di nominali euro …., pari al 36,70 per cento del nuovo capitale sociale;
  • ALFA1 con una quota di nominali euro ….., pari al 36,79 per cento del nuovo capitale sociale;
  • ALFA3 con una quota di nominali euro …., pari allo 0,05 per cento del nuovo capitale sociale;
  • ALFA con una quota di nominali euro …., pari al 18,46 per cento del nuovo capitale sociale;
  • Societè IMMOALFA S.A. con una quota di nominali euro …., pari all’8 per cento del nuovo capitale sociale.
Con documentazione integrativa, le istanti hanno, ulteriormente, precisato che:
  • si ipotizza che la scissione possa avere efficacia non oltre il 10 luglio n. La bozza del progetto di scissione riporta che “gli effetti della scissione, anche ai fini contabili e fiscali, decorreranno dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2506- quater, primo comma, del codice civile”;
  • la scissione non prevede alcun conguaglio e/o eventuali ristori tra i soci;
  • la beneficiaria assumerà le attività e passività trasferite dalle scindende ai medesimi valori contabili presenti nelle stesse, con conseguente assente rilevazione di differenze contabili di scissione;
  • nessuna delle società coinvolte nelle operazioni prospettate ha intenzione di aderire né ha aderito a leggi di rivalutazione, fatta eccezione per ALFA per la quale è stato fornito un prospetto contenente le rivalutazioni effettuate sugli immobili trasferiti con la scissione;
  • i soci delle società coinvolte nella scissione (ALFA, BETA e GAMMA) non intendono cedere a terzi o ad altre società del Gruppo ALFA, in tutto o in parte, le rispettive partecipazioni in dette società;
  • gli immobili di proprietà di ALFA e BETA verranno trasferiti in capo a GAMMA, la quale provvederà, poi, a locarli a queste ultime a canoni di mercato e, inoltre, tali immobili non saranno destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa;
  • non vi è alcuna volontà di porre in essere ulteriori atti, fatti e/o negozi giuridici che coinvolgano le società interessate dalle scissioni successivamente al suo perfezionamento. In particolare, non vi è alcuna intenzione – né alcuna negoziazione, progetto, piano o programma – di cedere a terzi le partecipazioni nelle società scisse e nella beneficiaria in quanto il Gruppo ALFA intende continuare ad espandere la propria attività nel mercato italiano mantenendo la proprietà delle società attualmente possedute.
Tutto ciò premesso, l’istante chiede all’Agenzia delle entrate di riconoscere la liceità, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 e con esclusivo riferimento ai comparti dell’Ires, dell’Irap e dell’imposta di registro, delle operazioni societarie precedentemente illustrate.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Le istanti ritengono che le prospettate operazioni di scissione parziale proporzionale, concepite in funzione di riorganizzare il compendio immobiliare del Gruppo, non appaiono in contrasto con le finalità di alcuna disposizione normativa fiscale ovvero di alcun principio dell’ordinamento tributario.

Non può ravvisarsi l’esistenza di un indebito vantaggio fiscale in una scissione parziale proporzionale finalizzata alla concentrazione e riorganizzazione del compendio immobiliare nell’ambito di un gruppo industriale, imponendo, per converso, al contribuente di percorrere l’altra strada, quella della cessione diretta degli immobili, fiscalmente più onerosa sul piano sia dell’Ires e dell’Irap che dell’imposta di registro.

In particolare, si afferma che ognuna delle due operazioni di scissione, pur non determinando la tassazione di alcun plusvalore per il trasferimento dei beni e, nel caso specifico di ALFA, anche per la cessione del contratto di locazione finanziaria immobiliare, né alcuna tassazione ai fini dell’imposta di registro (se non per la tassazione in misura fissa in luogo della tassazione proporzionale per il trasferimento diretto dei beni), non consente il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, in quanto libera scelta del contribuente tra opzioni aventi pari dignità fiscale.

Le operazioni descritte, inoltre, sono sorrette da valide ragioni extrafiscali non marginali sintetizzate nei motivi strutturali, operativi e strategici, come quelli descritti nelle istanze.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Per le ragioni che si andranno ad esporre, si ritiene che la riorganizzazione sottoposta all’esame della scrivente Agenzia non integri un disegno abusivo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.

In via preliminare, con riguardo alla fattispecie rappresentata, si ritiene comunque di dover precisare che la società beneficiaria GAMMA, diversamente da quanto indicato con la documentazione integrativa nella quale è stato affermato che non sussistono differenze contabili di scissione, dovrà registrare un avanzo da concambio, pari allo scostamento di valore tra l’incremento di capitale sociale che la beneficiaria deve effettuare a servizio delle scissioni e il valore netto contabile degli elementi patrimoniali trasferiti dalle scindende (da rilevare, questi ultimi, in capo alla beneficiaria ai medesimi valori cui risultano iscritti nei conti delle scindende al momento dell’effetto della scissione).

Pertanto, laddove la società beneficiaria, a fronte dell’assegnazione degli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento per un valore contabile complessivo di euro …… – di cui euro …… per mezzo della scissione di ALFA e, i restanti, euro …… per mezzo della scissione di BETA (come risulta dagli allegati 1 e 2 della documentazione integrativa) – proceda con un aumento di capitale sociale pari a euro ……, si determina un avanzo da concambio pari a euro ……, risultante dalla differenza tra il valore contabile degli elementi patrimoniali assegnati e l’aumento di capitale sociale, cui applicare le disposizioni dell’articolo 172, commi 5 e 6, cui rinvia l’articolo 173, comma 9, del TUIR.

Sempre in via preliminare, in merito alla presenza nel bilancio della scindenda ALFA di una riserva di rivalutazione ai sensi della legge di rivalutazione n. 2 del 2009 (in sospensione d’imposta, così come indicato negli allegati 5 e 9 della documentazione integrativa) e indicata nella dichiarazione Redditi SC n-1 pari a euro ….., si evidenzia che, in considerazione della circostanza per cui il legame tra riserva di rivalutazione e vicende proprie degli elementi dell’attivo è venuto meno per decorrenza del c.d. periodo di sospensione degli effetti fiscali, è da ritenere che la citata riserva segua il principio generale di attribuzione proporzionale rispetto al patrimonio netto trasferito o rimasto (cfr. circolare 17 maggio 2000, n. 98). Ciò in disaccordo con quanto indicato nel citato allegato 5 laddove, con riferimento alla citata riserva di rivalutazione (dichiarata in sospensione d’imposta), si indica l’attribuzione della stessa in misura non proporzionale alle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste. A fronte della misura del 25,99 per cento rappresentativa del rapporto tra il valore contabile del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria e il valore contabile del patrimonio netto di ALFA ante scissione, la riserva in sospensione d’imposta viene, infatti, ricostituita in misura pari al 29,98 per cento.

Per la scindenda ALFA, inoltre, si evidenzia che le riserve in sospensione d’imposta, che anteriormente alla scissione risultano essere state imputate al capitale sociale della stessa, devono intendersi trasferite nel capitale della società beneficiaria in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile ad essa trasferito. Quanto riferito risulta divergere da ciò che è indicato nel citato allegato 5 laddove, con riferimento alla quota di capitale sociale indicata come sottoposta a vincolo di sospensione, si indica il mancato trasferimento di tale vincolo di sospensione in capo al capitale della società beneficiaria.

La scrivente ritiene, infine, di dover precisare preliminarmente che, ai fini fiscali, la composizione del patrimonio netto (che residua dopo la ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta) destinato alla società beneficiaria dovrà rispecchiare, percentualmente, la natura di capitale e/o di riserve di utili esistenti nelle scisse antecedentemente l’operazione di scissione; in altri termini, dal punto di vista fiscale, il patrimonio netto (residuo) attribuito alla società beneficiaria dovrà considerarsi formato nel rispetto della natura (capitale o utile) delle poste di patrimonio netto presenti nelle società scisse e nelle medesime proporzioni (senza considerare nella proporzione le riserve in sospensione d’imposta già ricostituite dalla società beneficiaria).

Passando alla richiesta di parere ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si rappresenta che, per richiedere il parere dell’Agenzia delle entrate in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono - fra l’altro - indicare:
  • il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
  • le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.

In relazione ai comparti dell’Ires, dell’Irap e dell’imposta di registro, per i quali l’istante ha richiesto il parere della scrivente Agenzia, si osserva quanto segue.

Esula dall’analisi della presente istanza antiabuso e da un eventuale sindacato la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili, dei valori fiscali e dei valori economici indicati in istanza e nei vari allegati prodotti, le modalità di ripartizione del valore fiscale originario delle partecipazioni detenute dai soci a seguito delle operazione di scissione, restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione degli stessi.

Inoltre, resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria, di accertare nelle competenti sedi le affermazioni fornite in merito alla valutazione economica dei compendi immobiliari oggetto delle operazioni in esame.

Comparto IRES

Le due descritte operazioni di scissione proporzionale rientrano nell’ambito del progetto di riorganizzazione che il gruppo ALFA intende intraprendere in Italia, ossia un processo di spin-off immobiliare con il quale trasferire a GAMMA, svolgente già attività di gestione del patrimonio immobiliare a favore delle società del gruppo, i compendi immobiliari (i.e. siti logistici) di proprietà delle società operative ALFA e BETA.

Ciò premesso, si evidenzia che, in linea di principio, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie - che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato - non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.

In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Le medesime considerazioni valgono anche per il contratto di locazione finanziaria, in forza del quale la scindenda ALFA detiene il sito logistico di FFFF, che per effetto della scissione viene trasferito alla società beneficiaria.

La scissione, infatti, diversamente dalla cessione del contratto di leasing – disciplinata dall’articolo 88, comma 5, del TUIR secondo cui “in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva” – non determina l’emersione di base imponibile, poiché nell’ambito della riorganizzazione aziendale il trasferimento del contratto di leasing comporta, come affermato con risoluzione n. 58 del 22 marzo 2007, solo il subentro alla società utilizzatrice (società scissa) di un altro soggetto (la società beneficiaria, che si troverà nella medesima posizione giuridica, contabile e fiscale della scissa), con possibilità, per il nuovo titolare, di riscattare il bene (per il prezzo previsto nel contratto di leasing) ovvero di cedere il contratto, con il conseguente assoggettamento a tassazione, in questo caso, della sopravvenienza realizzata, ai sensi del citato articolo 88, comma 5, del TUIR.

Sulla base delle dichiarazioni e delle affermazioni delle istanti, nonché dell’analisi del contenuto delle istanze di interpello e della documentazione integrativa trasmessa, sinteticamente riportate nell’esposizione del quesito, si ritiene che l’operazione di scissione parziale proporzionale prospettata non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario.

La scissione in esame appare, infatti, operazione fisiologica nell’ambito della riorganizzazione prefigurata in istanza, volta alla concentrazione e riorganizzazione del compendio immobiliare nell’ambito del gruppo industriale di appartenenza, con conseguente separazione dell’attività operativa da quella immobiliare, al fine di sviluppare al meglio le due attività.

Rimane fermo che l’operazione di scissione dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’articolo 173 del TUIR (anche in relazione al rinvio ivi contenuto ai commi 5 e 6 dell’articolo 172) e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.

Comparto IRAP

Con riguardo ai profili IRAP, si ritiene che in relazione ai profili di elusività dell’operazione descritta debbano valere le medesime considerazioni assunte ai fini delle imposte sui redditi.

Comparto imposta di registro

Per quanto attiene l’imposta di registro, con riferimento all’operazione di scissione di ALFA, si ritiene che essa non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale “indebito” per le medesime considerazioni svolte ai fini delle imposte sui redditi.

Resta inteso che le operazioni di scissione societaria, così come quella oggetto di esame, sono assoggettate a registrazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al TUR di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, con applicazione dell’imposta nella misura fissa di euro 200.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.

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