Cass. civile, sez. III del 2000 numero 4793 (13/04/2000)


La distinta ma indiscriminata sottoscrizione della totalità delle clausole contrattuali (alcune delle quali di natura non onerosa), senza che il relativo contenuto sia stato richiamato, non è idonea ad integrare il requisito della specifica approvazione per iscritto, richiesta dall'art. 1341 comma 2 cod.civ.. E' di regola sufficiente a ritenere rispettato il requisito stesso la completa riproduzione del contenuto della clausola (ma in caso contrario potrà ritenersi egualmente osservato sulla base di altri dati probatori) o quanto meno l'indicazione congiunta del numero (o lettera) della clausola e del suo contenuto.

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