La vendita è, in via del tutto generale, un contratto non qualificato da speciali oneri formali. Si può pertanto riferire dell'operatività del principio generale della libertà di forma, salve le eccezioni che dipendono dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto, per lo più in combinazione della specie del diritto alienato
nota1.
Così la vendita di beni immobili (in relazione al diritto di proprietà ed ai diritti reali di godimento) deve, a pena di nullità, essere effettuata per iscritto (
art.1350 cod.civ.). Non basta: ai fini dell'esecuzione della formalità della trascrizione, funzionale a conseguire l'opponibilità dell'acquisto, è indispensabile, ai sensi dell'art.
2657 cod. civ., l'atto pubblico oppure l'autenticazione delle sottoscrizioni (ovvero l'accertamento giudiziale della autenticità delle stesse:
Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 26136 del 5 settembre 2022).
Per i beni mobili, viceversa, nessuno speciale requisito viene richiesto, ben potendo essere perfezionata l'alienazione anche semplicemente verbis, se si eccettua la vendita d'eredità che, indipendentemente dalla natura delle cose ricomprese nell'asse, deve essere effettuata per iscritto (
art.1543 cod.civ.). Per le navi e gli aeromobili si vedano gli artt.
249 e
864 cod. nav..
Non è prevista nessuna speciale forma per la vendita di beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli). Sotto questo profilo, non deve essere confuso con il tema in esame l'aspetto della pubblicità consistente nella trascrizione presso il P.R.A., reso possibile anche semplicemente per il tramite di dichiarazioni ricognitive del precedente trasferimento intervenuto tra le parti.
Talvolta la legge prevede una speciale forma della vendita non ai fini della validità dell'atto, bensì per altri fini (la prova, la possibilità di eseguire formalità pubblicitarie). Si confronti, relativamente al caso, il modo di disporre dell'art.
2556 cod.civ., dettato in materia di cessione di azienda, norma il cui I comma prevede lo scritto ad probationem, al II comma richiedendo invece l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata allo scopo di permettere il deposito nel registro delle imprese
nota2.
Note
nota1
In questo senso Capozzi, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, in Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.15.
top1nota2
Sulla funzione meramente probatoria dello scritto nella cessione di azienda cfr. Galgano, Dell'azienda: disposizioni generali (Artt. 2555-2562), in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.V, t.2, Torino, 1997, p.1418.
top2Bibliografia
- CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
- GALGANO, Torino, Comm. Cendon, V, 1997