Navigazione art. 864


Forma degli atti relativi alla proprietà dell'aeromobile.
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali sull'aeromobile o quote di esso devono essere fatti per iscritto a pena di nullità [c.c. 1325, n. 4]. Tali atti all'estero devono essere ricevuti dall'autorità consolare.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli alianti libratori.

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