Navigazione art. 249


Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi.
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi o loro carati [c.n. 258] devono essere fatti per iscritto a pena di nullità [c.c. 1325, n. 4]. Tali atti, all'estero, devono essere ricevuti dall'autorità consolare .
Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso .

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