Natura giuridica dei patti parasociali: conseguenze circa l'elemento formale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 13877 dell’1 giugno 2017)

I patti parasociali, poiché non attengono al piano organizzativo dell’ordinamento sociale bensì a quello dei rapporti interindividuali tra titolari di partecipazioni societarie, devono essere tenuti distinti dagli atti di estrinsecazione e realizzazione dell’organizzazione societaria, quali, ad esempio, quelli di modificazione del contratto sociale. (Nel caso di specie la nomina dell’amministratore in deroga allo statuto può essere fatta con un patto parasociale adottato mediante una scrittura privata: non è, infatti, necessario l’atto pubblico).

Commento

(di Daniele Minussi)
Non richiede l'atto pubblico il patto parasociale con il quale siano state poste regole afferenti alla nomina degli amministratori. Questa la conclusione alla quale è pervenuta la S.C. sulla scorta della considerazione della natura giuridica di siffatte pattuizioni che, al di là di ulteriori indici normativi (cfr. l'art. 2341 bis cod.civ. che si riferisce ai "patti, in qualunque forma stipulati") possiedono efficacia limitata ai sottoscrittori, non determinando effetti diretti sulla struttura organizzativa della società.

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