Il fondo patrimoniale può essere costituito con atto pubblico se ad opera dei coniugi o di un terzo, ovvero, solo da terzi, per testamento
167 cod.civ.. Quando il fondo è costituito per atto tra vivi esso si sostanzia dunque in un negozio solenne, una convenzione matrimoniale che deve essere perfezionata per atto pubblico notarile, alla presenza di due testimoni. Quando invece la costituzione interviene per testamento, non servono formule sacramentali. Si ritiene infatti che non risulti indispensabile il perfezionamento di un testamento pubblico, essendo sufficiente anche un semplice olografo, il testamento segreto ovvero anche i testamenti speciali.
Quando il fondo è costituito da un terzo, è espressamente prevista dal citato art.
167 cod.civ. al II° comma la indispensabilità dell'accettazione da parte dei coniugi. Esso si configura dunque come negozio
inter vivos a struttura bilaterale.
Quid juris nel caso invece in cui il fondo sia costituito da uno solo dei coniugi ovvero da entrambi con beni personali (come accade nella grande maggioranza dei casi pratici)? L'accettazione del coniuge non proprietario dei cespiti vincolati ovvero che non assume l'iniziativa indurrebbe a qualificare comunque l'atto come bilaterale. Questa situazione non è tuttavia costante, se è vero che è ben prospettabile anche la situazione in cui entrambe i coniugi abbiano a istituire il vincolo su un bene appartenente ad entrambi in regime di comunione legale dei beni (ovvero comunque su un bene appartenente ai medesimi in comunione ordinaria).
In che cosa consiste più propriamente la costituzione del fondo?
nota1. Nella destinazione di determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
Si tratta di un vincolo di indisponibilità relativamente ai cespiti specificamente identificati, in relazione ai quali viene impresso una peculiare destinazione: la finalizzazione al soddisfacimento delle esigenze familiari (cfr. Cass.Civ. Sez.I,
18065/04 che stigmatizza l'assenza di efficacia traslativa del relativo atto costitutivo).
In questo modo i terzi (rispetto ai nubendi o a coloro che sono già tra loro coniugati: solitamente i genitori o altri parenti degli sposi) possono effettuare a beneficio della famiglia attribuzioni patrimoniali.
Note
nota1
Cfr. Carresi, voce Fondo patrimoniale, in Enc. giur. Treccani, pp. 1 e ss.; Auletta, Il fondo patrimoniale, Milano, 1992; De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato: nozioni introduttive, convenzioni matrimoniali, comunione legale dei beni, comunione convenzionale, in Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, t.3, Milano, 1995; Gabrielli, voce Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, in Enc.dir., pp. 293 e ss..
top1Bibliografia
- AULETTA, Il fondo patrimoniale, Milano, 1992
- CARRESI, voce Fondo patrimoniale, Enc.Giur.Treccani
- DE PAOLA , Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato: nozioni introduttive, convenzioni matrimoniali, comunione legale dei beni, comunione convenzionale, Milano, Il regime patrimoniale delle famiglie, t.3 , 1995
- GABRIELLI, voce Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, Enc.dir.
Guida operativa pratica
Prassi collegate
- Quesito n. 192-2012/I, Conferimento in trust di beni del fondo patrimoniale da parte di coniugi falliti
- Quesito n. 119-2008/C, Atto di costituzione di fondo patrimoniale: il terzo costituente può essere il figlio