Cass. civile, sez. II del 1979 numero 3969 (10/07/1979)


Il curatore speciale nominato, a norma dell' art. 78 cod. proc. civ., resta in carica fino a quando non venga meno la situazione contingente che abbia reso necessaria la nomina stessa, con la conseguenza che i poteri del curatore non si esauriscono con la pronunzia della sentenza conclusiva del grado del giudizio, nel corso del quale la nomina è avvenuta, e il curatore stesso è, quindi, abilitato a proporre impugnazione contro detta decisione. (Nella specie, la suprema corte, alla stregua del principio di cui in massima, ha ritenuto che il curatore di una "fedecommesseria" dovesse restare in carica per l' intera durata del processo, in quanto la sua nomina era stata disposta per conflitto di interessi insorto tra i discendenti beneficiati dalla disposizione testamentaria e gli amministratori del patrimonio ereditario).La disposizione con la quale il testatore abbia stabilito la inalienabilità del suo patrimonio e ne abbia affidato la amministrazione ad alcuni esecutori, attribuendo nel contempo l' usufrutto dei beni che compongono il patrimonio stesso ai discendenti in ordine successivo di una determinata linea della sua famiglia (nella specie: discendenti di un cugino), non da luogo a una fondazione avente personalità giuridica, facendo in tal caso difetto uno scopo che funga da elemento unificante dei detti beni, bensì da vita a un ente di mero fatto, il quale anche se sia stato validamente costituito sotto il vigore di leggi antecedenti, deve ritenersi incompatibile con l' attuale ordinamento giuridico, in quanto, oltre a perseguire finalita analoghe a quelle della sostituzione fidecommissaria, si pone, altresì, in contrasto con divieti sanciti da norme di ordine pubblico (art. 462, 698, 699, 796, 979, 1379 cod. civ.) che fissano limiti all' autonomia privata.

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