Gli artt.
30 ,
31 e
32 cod.civ. prevedono
regole per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'ente (dunque l'attribuzione dei beni ad altri soggetti). Queste attività devono intervenire secondo le regole fissate dall'atto costitutivo ovvero dalla legge. Con tutta evidenza non risulta applicabile alla fondazione la disposizione di legge che prevede che, qualora non vi siano disposizioni statutarie, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento. Verrà fatta, al contrario, applicazione della regola secondo la quale a ciò
provvederà l'autorità governativa (art.
31 cod.civ.).
Preliminare rispetto alla devoluzione delle attività si pone la fase della liquidazione del patrimonio (art.
30 cod.civ.)
nota1. Liquidare significa determinare la composizione patrimoniale in attivo e in passivo, realizzando le posizioni attive e pagando i debiti. La relativa procedura è disciplinata dagli artt.
11 ,
12 ,
13 ,
14 ,
15 ,
16 ,
17 ,
18 ,
19 ,
20 e
21 delle disp. att. cod.civ.).
Compiute le operazioni di liquidazione
nota2, i beni che residuano vengono attribuiti ad altri soggetti in base ai seguenti criteri:
- quando l'atto costitutivo e lo statuto prevedono la devoluzione dei beni al cessare dell'ente i beni vengono attribuiti conformemente a queste disposizioni (art. 31 cod.civ., II° comma);
- se l'atto costitutivo e lo statuto non dispongono in tal senso, i beni vengono attribuiti dall'autorità pubblica ad altri enti che abbiano fini analoghi. L'art. 32 cod.civ. dispone un singolare meccanismo di attribuzione dei beni che fossero stati lasciati a titolo di liberalità con una destinazione di scopo differente rispetto a quella propria dell'ente nota3.
Viene prevista l'eventualità in cui residuino debiti non soddisfatti pure in esito alla chiusura della fase della liquidazione. Ai sensi del n.3 dell'art.
31 cod.civ. i creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
Nell’ipotesi in cui la fondazione rivestisse la qualità di Ets (Ente del terzo settore), la devoluzione del patrimonio in esito allo scioglimento dovrà seguire le regole di cui all’art.
9 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.
Note
nota1
Si veda p.es. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.312.
top1nota2
Solo alla fine di questa fase si può ritenere estinta la persona giuridica. Cfr. Ferrara, Le persone giuridiche, in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli, Torino, 1958, p.375; Galgano, Delle persone giuridiche, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1969, p.363.
top2nota3
Cfr. Liguori-Distaso-Santosuosso, Disposizioni sulla legge in generale. Delle persone e della famiglia, in Comm. cod. civ., Torino, 1966, p.265; Protetti, Persone fisiche e giuridiche, in Comm. cod. civ., diretto da De Martino, Novara, 1971, p.308.
top3Bibliografia
- GALGANO, Delle persone giuridiche, Bologna-Roma, Comm. Scialoja e Branca, 1969
- LIGUORI DISTASO SANTOSUOSSO, Disposizioni sulla legge in generale. Delle persone e della famiglia, Torino, 1966
- PROTETTI', Persone fisiche e giuridiche, Roma, Comm.cod.civ. a cura di De Martino, 1971
Prassi collegate
- Quesito n. 291-2015/I, Termine di efficacia della fusione tra fondazioni
- Quesito n. 140-2012/I, Scissione parziale di fondazione
- Quesito n. 974-2013/I, Fondazione di partecipazione, recesso del fondatore
- Quesito n. 120-2012/I, Trasferimento da parte di fondazione di immobile adibito a propria sede