Fondazione: l'articolazione organica



Lo statuto della fondazione deve contenere le prescrizioni in ordine agli organi che ne hanno l'amministrazione. Occorre, in particolare, che siano oggetto di disciplina la composizione e le modalità di nomina dell'organo amministrativo, i poteri di cui esso è dotato, l'individuazione del soggetto deputato ad esprimere esternamente la volontà dell'ente (il Presidente).

L'organo amministrativo può essere unipersonale o collegiale. Talvolta viene prevista un'articolazione organica in via sottoordinata: così accanto al consiglio di amministrazione può venir previsto un comitato esecutivo (che costituisce una sottoarticolazione del consiglio, con mansioni di carattere esecutivo di quanto sia stato deliberato dal consiglio) nota1.

Gli amministratori delle fondazioni, contrariamente a quelli delle associazioni, possono essere nominati a vita nota2. I criteri per la loro nomina sono assolutamente liberi. Spesso si fa coincidere la qualifica di amministratore con cariche pubbliche o private e, in quest'ultimo caso, la determinazione talvolta avviene per relationem (nel senso che chi ricopre una determinata carica pubblica è chiamato a rivestire parallelamente ed automaticamente anche la qualità di membro del consiglio di amministrazione) nota3.

Il fondatore stesso può riservare a sè o ai propri eredi la qualità di amministratore nota4. Amministratori potranno essere addirittura altre persone giuridiche.

Nella fondazione fa difetto qualsiasi organo assembleare; possono invece essere previsti organi di controllo, dotati di specifici poteri (Collegi sindacali, Collegi arbitrali etc.).

Ai sensi dell'art. 25 cod.civ. l'autorità governativa esercita funzioni di controllo e vigilanza sull'amministrazione, provvedendo alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsinota5.

La medesima autorità annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Infine, ai sensi dell'art. 26 cod.civ. l'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l' unificazione della amministrazione di esse, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

Note

nota1

V. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.308; Galgano, Delle persone giuridiche, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1969, p.207.
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nota2

Tra gli altri, Rescigno, Fondazione (dir. civ.), in Enc. dir., p.807.
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nota3

Cfr. De Giorgi, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. I, Torino, 1997, p.157.
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nota4

Ferrara, Le persone giuridiche, in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli, Torino, 1958, p.299; Predieri, Sull'ammodernamento della disciplina delle fondazioni e istituzioni culturali di diritto privato, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1969,1141. Contra Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.643, secondo il quale il fondatore non può minimamente ingerirsi nell'amministrazione.
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nota5

In dottrina si discute se il controllo della pubblica autorità sia di mera legittimità, si vedano Bianca, op.cit., p.311 e Galgano, Diritto privato, cit., p.643, o possa essere anche di merito, p.es. Liguori-Distaso-Santosuosso, Disposizioni sulla legge in generale. Delle persone e della famiglia, in Comm. cod. civ., Torino, 1966, p.240.
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Bibliografia

  • DE GIORGI, Torino, Comm.cod.civ., I, 1993
  • GALGANO, Delle persone giuridiche, Bologna-Roma, Comm. Scialoja e Branca, 1969
  • LIGUORI DISTASO SANTOSUOSSO, Disposizioni sulla legge in generale. Delle persone e della famiglia, Torino, 1966
  • PREDIERI, Sull'ammodernamento della disciplina delle fondazioni e istituzioni culturali di diritto privato, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1969
  • RESCIGNO, Fondazione, Enc. dir., XVII, 1968

Prassi collegate

  • Quesito n. 489-2014/I, Modificazioni di fondazione, organo competente e forma
  • Quesito n. 318-2014/I, Fondazione di partecipazione, clausola di nomina dell’organo amministrativo
  • Quesito n. 415-2007/C, Fondazione e riserva del fondatore della nomina dei componenti l'organo amministrativo

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