I cosiddetti rapporti di fatto



Secondo un'opinionenota1 esisterebbero rapporti contrattuali o negoziali di fatto, rilevanti come autonoma categoria. La questione involge soprattutto la problematica delle modalità di manifestazione della volontà negoziale. Viene citato l'esempio delle condotte che si tengono quotidianamente nella vita: parcheggiare l'auto (ciò che implicherebbe la conclusione di un contratto di custodia), salire sull'autobus (perfezionando così un contratto di trasporto).

Con il termine "rapporti di fatto" si allude in pratica a fenomeni diversi l'uno dall'altro. Si pensi alle ipotesi che seguono:

  1. rapporti che non hanno fonte negoziale in quanto non sono state rispettate norme cogenti relative al concorso di determinati elementi dalla legge richiesti a pena di nullità.
E' questo il senso dell'art. 2126 cod.civ., dettato in tema di contratto di lavoro subordinato nullo, il cui titolo evoca per l'appunto il tema in esame;
  1. rapporti aventi carattere negoziale, per i quali la modalità di perfezionamento può intercorrere mediante esecuzione fattuale e non mediante scambio di dichiarazioni espresse aventi natura verbale diretta nota2.
Non si tratta propriamente di rapporti di fatto. Vengono piuttosto in esame rapporti giuridici conclusi mediante modalità peculiari, in forza di manifestazioni di volontà non espresse. In questo ambito rientra sia la particolare disciplina approntata dall'art. 1327 cod.civ. (esecuzione prima della risposta dell'accettante), sia il tema della c.d. società di fatto;

  1. amministratore di fatto viene definito colui che, indipendentemente da un'investitura competente, compie atti di amministrazione di una società rilevanti ai fini della responsabilità verso i terzi;
  2. detenzione e possesso possono essere qualificati come situazioni di fatto, corrispondenti cioè all'esercizio di fatto di un potere che può non coincidere con la situazione di diritto. In questo senso la portata della locuzione è eminentemente descrittiva;
  3. famiglia di fatto : si parla infine di famiglia di fatto in relazione a quei legami che di fatto si instaurano tra soggetti conviventi more uxorio: la filiazione naturale è comunque regolata da ulteriori normenota3 .

Note

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Opinione sostenuta da ampia parte della dottrina: in particolare Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.250; Funajoli, I rapporti di fatto in materia contrattuale, in Annali dell'Univesità di Ferrara, 1952, p.103.
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nota2

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.811.
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nota3

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.365.
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Bibliografia

  • FUNAIOLI, I rapporti di fatto in materia contrattuale, Annali dell'università di ferrara, 1952
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002


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