Ai sensi dell'art.
701 cod.civ.
non è possibile siano nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi. Sono dunque esclusi coloro che siano stati interdetti o inabilitati, i minori degli anni diciotto quand'anche fossero stati emancipati. E' dubbio il caso del minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale (
art.397 cod.civ. ). In senso favorevole è stato osservato che questi ha la piena capacità di obbligarsi, potendo porre in essere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, ancorché estranei all'esercizio dell'impresa
nota1. In senso contrario si è tuttavia obiettato che tale capacità non potrebbe dirsi definitivamente acquisita: l'autorizzazione del Giudice Tutelare (non più del Tribunale dopo la riforma di cui al d.lgs. 149/2022) potrebbe infatti venir revocata
nota2.
Cosa riferire a proposito del imprenditore la cui attività sia sottoposta a liquidazione giudiziale? Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n.14 sono venute meno le incapacità di cui alla previgente legge fallimentare. In ogni caso sotto il vigore della previgente normativa pur non potendo il fallito godere della piena capacità di obbligarsi (art.
2 l. fall.) secondo la prevalente opinione sarebbe stato pur sempre capace in ordine all'ufficio
nota3.
Ancora non è pacifico che le persone giuridiche (ma forse sarebbe più corretto parlare tout court di soggetti diversi dalle persone fisiche) possano essere nominate alla carica in considerazione. In senso negativo si esprimeva la prevalente opinione degli interpreti, fondata sull'assunta impossibilità di un rapporto fiduciario con un entità, nonchè sul difetto di una piena capacità di obbligarsi delle persone giuridiche, stante il previgente sistema di autorizzazioni tutorie
nota4. Venuto sostanzialmente meno quest'ultimo aspetto, appare fragile anche il primo argomento. Per tale motivo sembra da accogliere l'impostazione di chi si esprime in senso favorevole
nota5 .
Note
nota1
Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1976, p.447.
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Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.566; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.III, Milano, 1948, p.541.
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Così Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., libro II, Torino, 1978, p.389; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.560, secondo il quale il fallito non sarebbe certo incapace di agire: ne discenderebbe per costui la possibilità di ricoprire l'ufficio di esecutore testamentario.
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In questo senso, in particolare, cfr. Giannattasio, cit., p.411.
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Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2000, p.848; Talamanca, cit., p.450; Caramazza, cit., p.561, il quale da un lato nota che la legge non prevede al riguardo alcuna espressa esclusione, dall'altro come l'
art.354 cod.civ. addirittura dispone che le persone giuridiche possano esercitare le funzioni di tutore.
top5Bibliografia
- CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
- F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
- GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, III, 1948
- GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
- TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978
Prassi collegate
- Quesito n. 89-2018/C, Nomina dell’amministratore di sostegno quale esecutore testamentario