Codice Civile art. 354


TUTELA AFFIDATA A ENTI DI ASSISTENZA

1. La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l' ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all' ospizio in cui questi è ricoverato. L' amministrazione dell' ente o dell' ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.
2. E' tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l' entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.

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