Erede beneficiato incapace: alienazione di beni ereditari



Una volta attivata la procedura inventariale l'erede beneficiato non è certamente libero, in relazione ai beni facenti parte del compendio ereditario, di comportarsi come meglio crede: occorre infatti in primo luogo preservare le ragioni dei creditori dell'eredità. Qualora vi fosse bisogno di vendere un bene ereditario sarà dunque indispensabile munirsi di una preventiva autorizzazione, che verrà rilasciata previa valutazione della rispondenza dell'atto agli interessi dei creditori (art.747 cod.proc.civ.) nota1. La relativa autorizzazione può essere rilasciata anche dal notaio ai sensi dell'art.21 del d.lgs 149/2022 quando sia stato incaricato della stipula dell'atto. In tale ipotesi, ai sensi del II comma della detta norma, quando venga in considerazione un legato di specie (ex IV comma art. 747 c.p.c.) occorrerà sentire il legatario.

Qualora l'erede procedesse al compimento di atti dispositivi senza munirsi del predetto provvedimento giudiziale incorrerà nell'ipotesi di decadenza di cui all'art. 493 cod.civ. nota2.

A particolari problemi interpretativi ha dato luogo la determinazione dell'autorità giudiziaria competente ad autorizzare l'alienazione dei beni devoluti al minore: se cioè prevalga il giudice delle successioni di cui all'art.747 cod.proc.civ. ovvero il giudice tutelare ex art. 320 cod.civ.. La questione, a causa della non indifferente rilevanza, viene trattata separatamente.

Note

nota1

Lorefice, L'accettazione con beneficio d'inventario, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.292. Ciò sembra valere anche per il beneficiario di amministrazione di sostegno (Tribunale di Bologna, 2009).
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nota2

Tali atti conserveranno perciò piena validità, importando solo la decadenza dal beneficio. L'erede beneficiato infatti ha non già l'obbligo di osservare i limiti posti dall'ordinamento alla sua amministrazione, bensì soltanto l'onere di rispettarli, al fine di non perdere il beneficio (cfr. Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.407).
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Bibliografia

  • LOREFICE, L'accettazione con beneficio di inventario, Padova, Successioni e donazioni, 1994

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