Pregiudizio insito nell'occupazione senza titolo di bene immobile. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13404 del 12 giugno 2014)

In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, anche se del tutto marginale e limitata a parti dell’immobile non attualmente utilizzate, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene stesso. La spontanea rimozione in corso di causa dei manufatti realizzati sul suolo consortile, può valere a eliminare qualsiasi potenzialità dannosa solo per il futuro, ma non anche per il periodo temporale in cui si è protratta l’illegittima occupazione di tale area.

Commento

(di Daniele Minussi)
Una porzione di un'area scoperta appartenente ad un Consorzio era stata illegittimamente occupata da uno dei consorziati mediante allocazione di alcuni manufatti. Gli stessi, all'esito del promuovimento di azione giudiziaria volta ad ottenerne la rimozione ed il risarcimento dei danni, venivano effettivamente allontanati. Ciò premesso, il pregiudizio deve essere risarcito indipendentemente dalla prova puntuale della sussistenza concreta, concretando i requisiti affinchè venga pronunziata la condanna generica al risarcimento del danno.
Illecito contrattuale o extracontrattuale? La prima risposta è suggerita sulla scorta del fatto che apposita norma del regolamento consortile vietasse condotte del genere.

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