Effetti della mora



La mora possiede una propria rilevanza che vale a differenziarla dal semplice ritardo non qualificato nota1.

A questo proposito vengono in esame le seguenti regole legali:

  1. Il principio della c.d. perpetuatio obligationis in forza del quale, subentrata l'impossibilità di eseguire la prestazione per causa non imputabile al soggetto passivo che si trova in mora, costui non è liberato dall'obbligazione, essendo tenuto al risarcimento del danno ( res perit debitori ).
  2. L'interruzione della prescrizione prevista dal IV comma dell'art. 2943 cod. civ..
  3. Per quanto attiene alle obbligazioni solidali, la costituzione in mora di uno dei condebitori non ha, di regola, effetto rispetto agli altri (I comma art. 1308 cod.civ.). Al contrario, nella solidarietà attiva la costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova anche agli altri (II comma art. 1308 cod.civ.).
  4. Dal momento della costituzione in mora risulteranno infine dovuti gli interessi appunto qualificati come moratori (art. 1224 cod.civ.). E' del tutto dubbio che, dal punto di vista degli effetti sopra elencati, sia possibile distinguere la mora che segue all'intimazione ( ex persona ) da quella automatica ( ex re ). E' tuttavia il caso di rilevare a questo proposito che la dichiarazione scritta del debitore di non voler eseguire la prestazione non è stata reputata idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2445/98 ).


Note

nota1

Magazzù, voce Mora del debitore, in Enc.dir., vol.XXVI, 1976, p.939 e Visintini, L'inadempimento delle obbligazioni, in Tratt. dir.priv., dir. da Rescigno, vol.IX, Torino, 1984, p.192.
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Bibliografia

  • MAGAZZU', Mora del debitore, Enc.dir., XXVI, 1976
  • VISINTINI, L'inadempimento delle obbligazioni, Trattato di dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984


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