Effetti dell'accrescimento



E' possibile, traendo spunto dalle norme positive, tentare di costruire se non proprio una disciplina complessiva dell'accrescimento, per lo meno una serie di principi generali.

Quanto alle modalità acquisitive del diritto consistenti all'incremento del medesimo è possibile riferire di un'efficacia ipso jure , automatica. Stabilisce testualmente il I comma dell'art. 676 cod.civ. che l'accrescimento tra coeredi ha luogo di diritto: non occorre dunque nessuna nuova accettazione di eredità, né potrebbe farsi luogo ad una rinunzia parziale (cfr. l'art. 520 cod.civ. ). Il principio, dettato in materia di successione testamentaria, è tuttavia logicamente applicabile anche negli altri casi di operatività dell'istituto nota1. La regola è del tutto consonante con l'affermazione della mancanza di autonomia del diritto che si accresce, espandendosi cioè soltanto la misura del diritto originario. L'automaticità ha dunque quale corollario l'irrinunziabilità dell'accrescimento nota2. D'altronde si potrebbe prospettare una rinunzia agli effetti incrementativi solamente concependo l'accrescimento come un diritto autonomo e distinto rispetto a quello la cui misura viene aumentata nota3 .

Strettamente collegato con l'aspetto appena evidenziato è la retroattività dell'accrescimento: poiché esso è connaturato con il diritto che si espande, l'incremento si ritiene debba essere ricondotto cronologicamente all'acquisto della situazione soggettiva nota4. Questa non sembra, tuttavia, una conclusione valida per tutti i casi: ad esempio nell'accrescimento che, secondo l'opinione maggioritaria nota5, segue alla rinunzia alla quota di comproprietà (art. 1104 cod.civ.), gli effetti si produrranno dal momento della rinunzia stessa e non già da quello in cui venne acquistato il comune diritto sulla cosa.

Si può riferire, sempre in relazione all'accrescimento che seguirebbe alla rinunzia alla quota di comproprietà della cosa comune, di un analogo disagio per quanto attiene all'irrinunziabilità dell'accrescimento da parte degli altri comproprietari. Pare il caso di rammentare l'impossibilità che un effetto, sia pure favorevole, possa prodursi per un soggetto anche contro la sua volontà. In materia di servitù si rammenti la fattispecie dell'abbandono del fondo servente di cui all'art. 1070 cod.civ.. I casi sono tuttavia differenti: il diritto concernente il fondo servente è pur sempre un diritto ben distinto da quello di comproprietà che può spettare a più soggetti.

In maniera coerente rispetto alle cose dette possono essere risolti gli eventuali aspetti problematici che si pongono nella prassi.

Si pensi innanzitutto all'individuazione dei soggetti tenuti agli obblighi facenti capo all'erede, al legatario mancante, ovvero al soggetto il cui diritto sia venuto meno in esito alla rinunzia.

Nell'ambito della materia testamentaria l'art. 676 cod.civ. prevede che i coeredi e i legatari cui profitta l'incremento del diritto subentrano (non succedono: l'accrescimento è infatti alternativo rispetto al fenomeno della successione, la quale viene esclusa) negli obblighi ai quali era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Per quanto attiene alla rinunzia alla quota di un bene da parte di un comproprietario, l'art. 1104 cod.civ. espressamente prevede che ad essa segua la liberazione alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento del bene, ad eccezione del caso in cui vi sia stata approvazione della spesa, anche tacita, da parte del contitolare.

In materia di condominio vige invece una regola divergente: ai sensi del II comma dell'art. 1118 cod.civ., infatti, il condomino, ancorchè rinunziante, non può sottrarsi al contributo nelle spese necessarie per la conservazione degli enti comuni.

Nell'ipotesi di vendita della quota ereditaria (artt. 1542 e ss. cod.civ.) è disputato se, subentrato un fatto al quale segue l'accrescimento, questo si determini a favore del coerede alienante, ovvero dell'acquirente, sprovvisto della qualità personale. La risposta, una volta richiamata l'insussistenza di autonomia dell'accrescimento, da ritenersi inscindibilmente collegato con il diritto che si incrementa, non può che essere nella direzione da ultimo riferita: l'accrescimento non potrà che prodursi a favore dell'acquirente della quota ereditaria nota6. Sono ovviamente salve le espresse pattuizioni di segno contrario assunte tra i contraenti nota7 .

Note

nota1

Terzi, Accrescimento, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1182.
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nota2

Gangi, La successione testamentaria, Milano, 1952, p.459 e Caramazza, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, in Comm. teorico-pratico, dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.446, il quale osserva giustamente che l'accrescimento avviene anche contro la volontà del beneficiario.
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nota3

In questo senso, infatti, Scognamiglio, Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte, Milano, 1953, p.214.
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nota4

Tatarano, voce Accrescimento, in Enc.giur.Treccani, vol.I, 1988, p.4.
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nota5

Bianca, Diritto civile, vol.VI, Milano, 1999, p.470.
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nota6

In questo senso Azzariti-Martinez, 1979, p.388. Contra l'opinione di coloro (Gangi, cit., p.464; Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., Libro II, Torino, 1978, p.336) i quali ritengono che l'accrescimento opererà a favore dell'alienante anche nel caso questi sia un chiamato che non abbia ancora accettato: per effetto della vendita, infatti egli diventa erede, avendo compiuto una accettazione presunta, o meglio coerede con diritto di accrescimento.
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nota7

Analogamente Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.570.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • SCOGNAMIGLIO, Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte, Milano, 1953
  • TATARANO, Accrescimento, Enc.giur.Treccani
  • TERZI, Accrescimento, Padova, Successioni e donazioni dir. da Rescigno, I, 1994

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