Con riguardo agli effetti
nota1 vi è una sostanziale coincidenza tra la nozione di inopponibilità prevista dal diritto interno (art. 37-
bis, D.P.R. n. 600/1973) ed il principio comunitario, come individuato dalla Corte di Giustizia Europea.
Le indicazioni della Corte di Giustizia, principalmente in materia di IVA
nota2, pur rinviando all’ordinamento degli Stati membri per la determinazione delle condizioni in cui può essere riscossa, a
posteriori, l’imposta indebitamente sottratta mediante comportamenti abusivi, sono tutte imperniate sul disconoscimento dell’operazione in ambito fiscale e sulla “ridefinizione” delle stesse in modo da “
ristabilire la situazione quale sarebbe stata senza le operazioni che quel comportamento hanno determinato”
nota3.
Note
nota1
La sostanziale coincidenza con la nozione di inopponibilità del diritto italiano non ha impedito alla Corte Europea di precisare che le conseguenze del comportamento abusivo sono limitate all’obbligo di rimborso dell’imposta indebitamente detratta a monte, con esclusione delle sanzioni, la cui applicazione presuppone una precisa previsione normativa. Sul punto la dottrina italiana non è, invece, unanime.
top1nota2
Cfr. sent. Halifax, cit.; Trasport Service, in causa 395/2002; Emsland-Starke, cit.
top2nota3
Sent. Halifax, cit., par. 94.
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