Effetti dell’abuso del diritto



Con riguardo agli effetti nota1 vi è una sostanziale coincidenza tra la nozione di inopponibilità prevista dal diritto interno (art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973) ed il principio comunitario, come individuato dalla Corte di Giustizia Europea.

Le indicazioni della Corte di Giustizia, principalmente in materia di IVA nota2, pur rinviando all’ordinamento degli Stati membri per la determinazione delle condizioni in cui può essere riscossa, a posteriori, l’imposta indebitamente sottratta mediante comportamenti abusivi, sono tutte imperniate sul disconoscimento dell’operazione in ambito fiscale e sulla “ridefinizione” delle stesse in modo da “ristabilire la situazione quale sarebbe stata senza le operazioni che quel comportamento hanno determinatonota3.

Note

nota1

La sostanziale coincidenza con la nozione di inopponibilità del diritto italiano non ha impedito alla Corte Europea di precisare che le conseguenze del comportamento abusivo sono limitate all’obbligo di rimborso dell’imposta indebitamente detratta a monte, con esclusione delle sanzioni, la cui applicazione presuppone una precisa previsione normativa. Sul punto la dottrina italiana non è, invece, unanime.
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nota2

Cfr. sent. Halifax, cit.; Trasport Service, in causa 395/2002; Emsland-Starke, cit.
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nota3

Sent. Halifax, cit., par. 94.
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