Accertamento da parte del Giudice dell’abuso del diritto



nota1 In tema di abuso del diritto il Giudice può dichiarare per la prima volta l’abuso del diritto senza che l’abbia rilevato l’Amministrazione fiscale nota2.

La Cassazione nota3 riprende, sul punto, le argomentazioni delle Sezioni Unite riconducibili ai seguenti punti fondamentali:
  • l’elusione fiscale contrasta con la Costituzione;
  • non occorre che l’abuso sia stato oggetto di accertamento. Il Giudice può rilevarlo d’ufficio nella sua funzione di interprete delle leggi;
  • fonte del principio antielusivo è il principio costituzionale di capacità contributiva e di progressività.

Tanto detto, non pare possa fondarsi su principi costituzionali il convincimento espresso dalla Suprema Corte secondo cui l’abuso può essere dichiarato per la prima volta dal Giudice senza che l’abbia rilevato l’Amministrazione fiscale e senza che sia conosciuto dal contribuente, anche per la forte ragione che tale conclusione genera una assoluta incertezza.

Vero è che stimare il comportamento del contribuente come elusivo significa effettuare una valutazione di fatti e comportamenti riservata all’Amministrazione che, rettificando le dichiarazioni del contribuente, rileva soprattutto dal punto di vista dei fatti il comportamento elusivo che successivamente il Giudice può o meno confermare.

Note

nota1

Il divieto di abuso del diritto di origine comunitaria ha potenzialmente un’efficacia pan tributaria e può essere direttamente applicato dalle Autorità fiscali nazionali senza la necessità di una specifica norma di trasposizione nell’ordinamento interno (cfr. in tal senso la circolare n. 67/E del 13 dicembre 2007 dell’Agenzia delle Entrate).
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nota2

Cfr. Cass. n. 7393/2012.
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nota3


Cfr. Cass. n. 10257/2008 e n. 25374/2008.
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