L'art.
1152 cod.civ. accorda al solo possessore di buona fede
nota1, non al mero detentore (Cass.Civ. Sez.III,
2867/83 ) tenuto alla restituzione del bene già oggetto del suo possesso
nota2,
il diritto di ritenzione , vale a dire la facoltà di non restituire il bene, fino a che il titolare del diritto sulla
res non gli corrisponda le indennità dovutegli. Ciò a condizione che il relativo credito venga fatto valere nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova, quanto meno generica, della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti
nota3 (art.
1152, I comma , cod.civ.) (Cass.Civ. Sez.II,
7692/93 ; Cass. Civ. Sez.II,
601/89 ). In mancanza di tali condizioni, il possessore di buona fede perde non già il diritto di credito, bensì soltanto il diritto di ritenzione previsto dalla legge.
Il diritto di ritenzione al possessore di buona fede spetta anche nel caso in cui sia stato disposto il pagamento rateale delle indennità o del rimborso, a norma dell'art.
1151 cod.civ., finchè non siano state prestate le garanzie all'uopo disposte dal giudice (art.
1152, II comma, cod.civ.)
nota4.
Note
nota1
V. Montel, Il possesso, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, Torino, 1962, pp.294 e ss..
top1nota2
Così Gentile, Il possesso, in Giur. sist. civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1977, pp.234 e ss..
top2nota3
Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.779; Masi, Il possesso, la nuova opera e il danno temuto, in Tratt.dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.489.
top3nota4
Tra gli altri si vedano Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.378.
top4Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- GENTILE, Il possesso, Torino, 1977
- MASI, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982
- MONTEL, Il possesso, Torino, Trattato Vassalli, 1962