L'art.
2830 cod. civ. prevede, nell'ipotesi in cui l'eredità sia stata accettata con beneficio d'inventario ovvero trattandosi di eredità giacente, che
non possano essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni appartenenti all'asse. Ciò neppure in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte del debitore.
La finalità è quella di istituire una parità di condizioni tra tutti i creditori ereditari, risultato che sarebbe pregiudicato qualora vi fosse la possibilità di aggredire i beni facenti parte dell'eredità
nota1 . Si badi che la prescrizione non riguarda la fase esecutiva: quando il creditore potesse vantare anteriormente all'apertura della successione un titolo esecutivo, ben potrebbe dunque procedere con il pignoramento.
Quale efficacia possiede la proibizione di cui alla norma in esame? Secondo l'opinione prevalente l'ipoteca che fosse stata iscritta nonostante il riferito modo di disporre dell'art.
2830 cod. civ. sarebbe nulla, del tutto improduttiva di effetti. La conseguente inefficacia sarebbe rilevabile in ogni tempo dall'erede, dagli altri creditori, ex officio dal giudice
nota2 .
Si badi al fatto che il divieto in considerazione riguarda soltanto i creditori ereditari. I creditori particolari dell'erede (nell'ipotesi di accettazione beneficiata) ben potrebbero iscrivere ipoteca giudiziale sui beni dell'asse. Detta iscrizione non sarà tuttavia in grado di garantire loro alcuna preferenza, dal momento che, ai sensi del n.3 del II comma dell'art.
490 cod. civ. , i creditori dell'eredità ed i legatari vantano prelazione sul patrimonio ereditario nei confronti dei creditori dell'erede
nota3 .
Note
nota1
Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 489; Gentile, Le ipoteche. Commento agli artt.2808-2899 del codice civile, Roma, 1961, p. 173.
top1nota2
Tamburrino, Della tutela dei diritti. Delle ipoteche, in Comm. cod. civ., vol. VII, Torino, 1976, p. 211; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p. 140; Rubino, L'ipoteca immobiliare e mobiliare, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XV, Milano, 1956, p. 132. Contra Gorla-Zanelli, Pegno. Ipoteche (Artt.2784-2899), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1962, p. 264, a giudizio del quale dovrebbe parlarsi non già di nullità, ma di inopponibilità ai creditori che concorrono sui beni dell'eredità giacente.
top2nota3
Si tratterebbe cioè di ipoteche in ogni caso valide, tuttavia subordinate alla cessazione della giacenza o del beneficio: Gorla, op.cit., p. 267.
top3Bibliografia
- GENTILE, Le ipoteche, Roma, 1961
- GORLA, Del pegno. Delle ipoteche, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1962
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
- RUBINO, L'ipoteca, Milano, 1956
- TAMBURRINO, Della tutela dei diritti. Delle ipoteche, Torino, Comm.cod.civ., VII, 1976