Effetti della giacenza ereditaria
L'efficacia della giacenza ereditaria non si manifesta soltanto nella azione del curatore nominato, essendo connotata da alcuni aspetti di segno meramente negativo. Così è vietato per i creditori ereditari procedere all'iscrizione di ipoteche giudiziali (art.
2830 cod. civ. ) nonché di dar corso ad azioni esecutive individuali (artt.
531 e
506 cod. civ.). Si consideri inoltre la proibizione per il chiamato di porre in essere gli atti di amministrazione e le cautele di cui al III comma dell'art.
460 cod. civ. .
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