Cassazione Civ., Sez. II, n. 2386/2003. La distanza delle canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie è regolata dall'art. 890 Cc.

In tema di distanze, la norma di cui all'articolo 889, comma 2, del Cc, che prevede una distanza minima dal confine di un metro, non è applicabile con riguardo alle canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie la quali, avendo una funzione identica a quella dei camini, vanno soggette alla regolamentazione di cui all'articolo 890 del Cc e, quindi poste alla distanza fissata dai regolamenti locali.

Commento

L'allocazione di una canna fumaria non è disciplinata, quanto al problema delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi, dall'art.889 cod.civ. (norma che si riferisce alle tubazioni di acqua condotta, di gas, etc.), bensì dall'art.890 cod.civ. (disposizione che, riferendosi a forni ed a camini, compie un assai più generico riferimento all'osservanza delle distanze stabilite dai regolamenti e, in difetto, di quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.

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