Diritto al nome



Ogni persona è individuata in base ad un nome che la distingue dalle altre. Si parla di nome tramandato per indicare il nome civile, tuttavia integrato volontariamente nel momento della nascita con l'attribuzione del prenome da parte dei genitori e di nome volontario con riferimento allo pseudonimo nota1, vale a dire a quel nome che si autoattribuisce un soggetto. Va osservato come, ai sensi dell'art.1 della l. 76/2016, le parti dell'unione civile possono scegliere il cognome comune, il quale tuttavia, ai sensi del d.lgs. 5/2017, non possiede valenza anagrafica (nel senso della legittimità di tale disposizione, cfr. Corte Costituzionale, n. 212/2018) Il diritto al nome, di cui agli artt. 6 e 7 cod.civ., è finalizzato a garantire l'identificazione personale del soggetto nota2. Questa tutela si differenzia nettamente da quella che viene accordata ai segni distintivi che vengono adoperati nello svolgimento di un'attività d'impresa (marchio, insegna, ditta).

Un conto è la tutela del nome ed un conto è la disciplina in tema di marchi, brevetti, che analizzeremo separatamente (Cass. Civ. Sez. I, 5716/88 ; Cass. Civ. Sez. I, 2735/98 ) nota3. La normativa posta a presidio di questi ultimi, tiene conto non tanto dell'aspetto connesso all'individuazione del soggetto imprenditore intesa come interesse di costui ad essere identificato, ma soprattutto dell'interesse di natura pubblica di non decettività, cioè dell'interesse da parte dei consumatori di non essere tratti in inganno circa la provenienza di determinati beni o servizi. Ecco perchè ad un soggetto potrebbe essere interdetto l'utilizzo di un nome, pure coincidente con il proprio (in relazione al quale egli certamente ha il diritto di utilizzo inteso come segno di identificazione personale) quando venisse usufruito come segno distintivo d'impresa ogniqualvolta da tale uso possa derivare un pericolo di confusione con altra impresa che abbia già in precedenza adottato lo stesso nome come ditta o come marchio.

Si ipotizzi che il sig. Ferrari Marco si metta a produrre vetture sportive: certamente non potrà utilizzare come segno distintivo d'impresa il nome "Ferrari", anche se coincidente con il proprio nome anagrafico. Un problema particolare può sorgere quando si tratti di impresa la cui attività è associata indissolubilmente alla peculiare opera personale di un soggetto. Si pensi all'attività creativa di un disegnatore di moda. In questa ipotesi si pone l'esigenza di contemperare la tutela dell'identità professionale dello stilista con la necessità di evitare la confondibilità degli altri imprenditori che agiscano nel medesimo ambito.

Il nome civile è formato dal cognome, che vale a distinguere la famiglia di appartenenza della persona fisica e dal prenome o nome di battesimo, che invece distingue il singolo soggetto (cfr. art. 6 cod.civ. ). Il nome civile è soggetto a pubblicità nei registri dello stato civile. Come tale non è soggetto a mutamenti se non all'esito di procedimento amministrativo o sentenza nota4. La legislazione che ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso (l. 76/2016) ha conferito la possibilità alla coppia di modificare il proprio cognome aggiungendo anche quello dell'altro partner (cfr. il comma X dell'art.1 della l. 76/2016). In sede di emanazione della disciplina attuativa (d.lgs. 2017/5), tuttavia la qualificazione di tale "aggiunta" è stata degradata a mero "cognome d'uso", prescrivendosi al comma Ii dell'art.4 l'annullamento della risultanza anagrafica eventualmente apportata. Va rilevato come sia stato deciso nel senso della disapplicazione di tale disposizione, in un'ipotesi in cui le conseguenze di tale annullamento avrebbero pregiudicato il diritto all'identità personale (Tribunale di Lecco, 4 aprile 2017).

Lo pseudonimo consiste nel nome che un soggetto si autoattribuisce solitamente per motivi attinenti alla professione: si pensi a quanto avviene di frequente nel campo letterario. L'importanza che esso può venire ad assumere in concreto giustifica il fatto che esso sia oggetto d'una tutela giuridica analoga a quella del nome (si vedano gli artt. 9 cod.civ. e l'art. 8 L. 633/41 sul diritto d'autore) nota5.

Gli strumenti di tutela del nome approntati dal codice civile si manifestano innanzitutto nella regola in base alla quale nessuno può far uso del nome di un altro, che non sia anche il proprio, al fine di identificazione personale. Secondo l'art. 7 cod.civ. "la persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni". La norma prevede dunque una azione di reclamo, consistente nella pretesa che si affermi la legittimità dell'utilizzo del proprio nome che altri contesti nota6.

Si tratta di un diritto esclusivo, protetto con l'ulteriore azione di usurpazione che si rivolge invece nei confronti di chi faccia uso indebito del nome altrui.

Diverso è il caso in cui si faccia uso indebito del nome altrui, pur non usurpato nella sua interezza, quando ne discenda una situazione di confondibilità (Cass. Civ. Sez. I, 5343/84 ): in ogni caso viene in esame la tutela di cui all'art. 7 cod.civ. . Tale diritto sussiste inoltre non solo per le persone fisiche, ma anche per le ulteriori entità dotate di soggettività (Cass. Civ. Sez. I, 1185/81 ).

La giurisprudenza distingue i presupposti per l'azione inibitoria, consistenti nella mera potenzialità di un pregiudizio anche di carattere morale, da quella risarcitoria, la quale concerne la sussistenza di un danno valutabile ai sensi dell'art. 2043 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. I, 8081/94 ).

Note

nota1

V. Piazza, Pseudonimo, in Enc. dir., pp.893 e ss..
top1

nota2

Si confrontino De Cupis, Nome e cognome, in N.mo Dig. it., pp.209 e ss.; Nuzzo, Nome (dir. vigente), in Enc. dir., pp.304 e ss.; Coviello, Il nome della persona, in Dir. fam. e pers., 1986, pp.278 e ss..
top2

nota3

V. Macioce, Profili del diritto al nome civile e commerciale, Padova, 1984.
top3

nota4

Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.175.E' il caso di rammentare che, ai sensi dell'art. 33 del d.p.r. 396/2000 al figlio legittimato viene attribuito il cognome paterno, peraltro consentendogli, una volta raggiunta la maggiore età di poter scegliere il cognome (sulla scorta dell'intervenuta legittimazione da parte di entrambi i coniugi), nulla disponendosi per il figlio legittimo. La regola di sistema in base alla quale il figlio legittimo assume il cognome paterno sollecita l'interrogativo relativamente alla possibilità di accogliere la somanda di rettifica dell'atto di nascita introdotta da entrambi i genitori, i quali intendano che il figlio assume il cognome della madre (cfr. Cass. Civ. Sez.I, 23934/08 ).
top4

nota5

Cfr. De Simone, Brevi osservazioni in tema di tutela giuridica dello pseudonimo, in Dir. e giur., 1973, pp.759 e ss..
top5

nota6

Tra gli altri Capizzano, La tutela del diritto al nome civile, in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., I, 1962, pp.251 e ss.; Bucciante, Sulla tutela del diritto al nome, in Giust. civ., I, 1960, pp.593 e ss..
top6

Bibliografia

  • BUCCIANTE, Sulla tutela del diritto del nome, Giust.civ., I, 1960
  • CAPIZZANO, La tutela del diritto al nome civile, Riv.dir.comm. e dir. gen.obbl., I, 1962
  • COVIELLO, Il nome della persona, Dir.fam.e pers., 1986
  • DE CUPIS, Nome e cognome, NDI, XI
  • DE SIMONE, Brevi osservazioni in tema di tutela giuridica dello pseudonimo, Dir. e diur., 1973
  • MACIOCE, Profili del diritto al nome civile e commerciale, Padova, 1984
  • NUZZO, Nome ( dir.vigente), Enc.dir., XXV
  • PIAZZA, Pseudonimo, Enc.dir., XXXVII, 1988

Prassi collegate

  • Quesito n. 409-2015/C, Sul cognome dell’adottato maggiore di età
  • Autonomia testamentaria e disposizione mortis causa del nome del professionista

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Diritto al nome"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti