La tutela giuridica degli elementi identificativi della persona va oltre il nome, investendo anche determinati segni con i quali alcuni soggetti hanno il diritto di contrassegnarsi ulteriormente.
Si tratta, innanzitutto, dei
titoli professionali (avvocato, ingegnere, geometra, ecc.),
accademici (dottore, diplomato, ecc.),
cavallereschi (commendatore, cavaliere, ecc.), la cui rilevanza si estende anche al diritto penale, essendone puniti l'abuso e l'usurpazione (cf. art.
498 cod. pen.).
Vengono poi in rilievo i
titoli nobiliari e gli
stemmi familiari. Anche in questi casi la legge ne vietava l'usurpazione (artt. 2 e 3 D.L. 28 dicembre 1934, n. 2337) in quanto segni idonei a distinguere determinate persone. L'art.
14 II comma delle disp. trans. e finali della Costituzione prevede che i predicati di quelli esistenti anteriormente alla data del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome: ad essi viene pertanto estesa la tutela concessa dalla legge al nome solo in quanto ne sia stata autorizzata l'aggiunta al cognome con decreto del Capo dello Stato. Ciò mostra che non vi è una tutela autonoma di questi titoli indipendentemente dalla tutela del nome
nota1. Al riguardo la tutela può essere invocata anche dal singolo appartenente alla famiglia, senza che debbano agire tutti coloro che ne portano il cognome (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 8955 del 4 aprile 2024).
Note
nota1
Si confrontino Cansacchi, La "cognomizzazione" dei predicati nobiliari e la loro tutela giurisdizionale, in Giur. it., IV, 1954, pp.193 e ss.; Grasso, Questioni in materia di predicati, in Foro pad., 1962, I, pp.665 e ss.; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.170. In giurisprudenza, Cass. Civ. Sez. I,
10936/97 e Cass. Civ. Sez. I,
2426/91 .
top1Bibliografia
- CANSACCHI, La "cognomizzazione" dei predicati nobiliari e la loro tutela giurisdizionale, Giur.it., IV, 1954
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- GRASSO, Questioni in materia di predicati, Foro pad., I, 1962