Cognome comune e unioni civili. Non ha valenza anagrafica il cognome unico. (Corte Costituzionale, n. 212 del 22 novembre 2018)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. c), n. 2), del D. Lgs. n. 5 del 2017, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, co. 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. La natura paritaria e flessibile della disciplina del cognome comune da utilizzare durante l'unione civile e la facoltà di stabilirne la collocazione accanto a quello originario – anche in mancanza di modifiche della scheda anagrafica – costituiscono garanzia adeguata dell'identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere.
La natura paritaria e flessibile della disciplina del cognome comune da utilizzare durante l'unione civile e la facoltà di stabilirne la collocazione accanto a quello originario – anche in mancanza di modifiche della scheda anagrafica – costituiscono dunque garanzia adeguata dell'identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lett. c), n. 2), e 8 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, recante "Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lett. a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76", in riferimento all'art. 22 Cost., non essendo stata fornita alcuna argomentazione a sostegno del denunciato contrasto tra le disposizioni censurate e il parametro evocato, in violazione del principio secondo cui non basta l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi adoperati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. c), n. 2), del D.Lgs. n. 5 del 2017, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Ed infatti, la natura paritaria e flessibile della disciplina del cognome comune da utilizzare durante l'unione civile e la facoltà di stabilirne la collocazione accanto a quello originario – anche in mancanza di modifiche della scheda anagrafica – costituiscono garanzia adeguata dell'identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le parti dell'unione civile hanno, ai sensi del X comma dell'art.1 della l. 76/2016, la possibilità di adottare un cognome unico. Tale scelta opera "per la durata dell'unione": ne segue che dallo scioglimento della stessa, quand'anche discendesse dalla morte di uno dei partner, verrebbe perduto il cognome comune. Secondo la Consulta da tale regime normativo (come specificato dal D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, recante "Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili) deriva la ragionevolezza della differente disciplina rispetto al cognome "ordinario": l'effetto tendenzialmente irreversibile e permanente dello stesso infatti da ragione della divergenza della regola vigente secondo la quale il "cognome comune" scelto nel corso dell'unione civile non possiede valenza anagrafica. Si pensi, del resto, alla irragionevolezza di dover procedere all'eventuale aggiornamento dei dati relativi all'identità personale, ai dati fiscali, alle intestazioni relative al possesso di beni immobili o di mobili registrati, etc.

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