Cass. Civ., sez. I, n. 23934/2008. Ordinanza interlocutoria circa la eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa all'attribuzione al figlio legittimo del cognome materno.

La domanda di rettifica dell'atto di nascita, tesa all'attribuzione del cognome materno per comune volontà dei genitori, poichè implica la scelta tra l'ammettere o l'escludere la possibilità di deroga alla norma di sistema che l'attuale quadro normativo pone a previsione dell'attribuzione automatica del cognome paterno, rende opportuna la rimessione degli atti al Primo Presidente affinché valuti se, alla luce della mutata situazione della giurisprudenza costituzionale e del probabile mutamento delle norme comunitarie, possa adottarsene un'interpretazione costituzionalmente orientata ovvero, qualora tale soluzione sia ritenuta esorbitante dai limiti dell'attività interpretativa, la questione possa essere rimessa alla Corte costituzionale.

Commento

Va osservato come il Trattato di Lisbona (di cui alla l. 2 agosto 2008 n.130) preveda in maniera espressa la lotta alla discriminazione fondata sul sesso e tenda ad assicurare la piena parità tra uomini e donne. In questo contesto, il caso della concorde scelta di entrambi i genitori si pone come ulteriore nodo problematico, in un contesto, quello della disciplina attributiva del cognome, rispetto al quale comunque si distingue.

Aggiungi un commento