Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 24




1. L'accettazione in garanzia da parte della società delle proprie azioni, direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tale società, è equiparata alle acquisizioni di cui all'articolo 19, all'articolo 20, paragrafo 1 ed agli articoli 22 e 23.
2. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle operazioni correnti di banche e di altri Istituti finanziari.

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