Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 23




1. Qualora uno Stato membro permetta a una società di anticipare fondi, accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisizione delle sue azioni da parte di un terzo, direttamente o indirettamente, esso subordina tali operazioni alle condizioni enunciate al secondo, terzo, quarto e quinto comma.
Le operazioni hanno luogo sotto la responsabilità dell’organo di amministrazione o di direzione, a condizioni di mercato eque, in particolare per quanto riguarda gli interessi pagati e le garanzie prestate alla società per i prestiti o l’anticipo di fondi di cui al primo comma. Il merito di credito del terzo o, in caso di transazioni multilaterali, di ciascuna controparte, deve essere stato debitamente valutato. L’organo di amministrazione o di direzione sottopone l’operazione all’autorizzazione preventiva dell’assemblea, la quale delibera secondo le regole in materia di numero legale e di maggioranza di cui all’articolo 40.
L’organo di amministrazione o di direzione presenta all’assemblea una relazione scritta illustrando le ragioni dell’operazione, l’interesse che l’operazione presenta per la società, le condizioni dell’operazione, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società e il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. La relazione viene trasmessa al registro per la successiva pubblicazione ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.
L’importo complessivo dell’assistenza finanziaria prestata ai terzi non comporta mai una riduzione dell’attivo netto della società al di sotto dell’importo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), tenuto conto anche dell’eventuale riduzione dell’attivo netto derivante dall’acquisto, da parte della società o per conto della stessa, di azioni proprie conformemente all’articolo 19, paragrafo 1. La società iscrive nel passivo del bilancio una riserva indisponibile pari all’importo complessivo dell’assistenza finanziaria.
Qualora un terzo, usufruendo dell’assistenza finanziaria della società acquisti da essa azioni proprie di cui all’articolo 19, paragrafo 1, ovvero sottoscriva azioni emesse nel quadro di un aumento del capitale sottoscritto, tale acquisizione o tale sottoscrizione sono realizzate ad un giusto prezzo.
(Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2006/68/CE)
2. Il paragrafo 1 non si applica agli atti negoziali effettuati nell'ambito delle operazioni correnti delle banche e di altri Istituti finanziari, né alle operazioni effettuate per l'acquisizione di azioni da parte del o per il personale della società o di una società collegata a quest'ultima. Questi atti negoziali e queste operazioni non possono tuttavia avere l'effetto che l'attivo netto della società scenda al di sotto dell'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).
3. Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni effettuate per l'acquisizione di azioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera h).

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