Differenza tra simulazione, negozio indiretto e negozio fiduciario



La simulazione, nella specie della simulazione relativa soggettiva (interposizione fittizia), presenta interessanti affinità e divergenze rispetto a figure giuridiche quali l'investitura fiduciaria e l'interposizione gestoria reale (ciò che da vita, tra l'altro, ad una importante ipotesi di collegamento negoziale). La fiducia costituisce un istituto che può ulteriormente dar vita a fenomeni di interposizione.

Ai fini del tema in esame occorre brevemente richiamare i concetti di negozio e procedimento indiretto nonchè di negozio fiduciario.

Con il primo termine si intende l'utilizzo di uno o più schemi negoziali tipici per realizzare intenti pratici che non risultano pertinenti normalmente al tipo utilizzato nota1 . Ciò può avvenire:
  1. mediante l'apposizione di clausole aventi quale effetto quello di far conseguire all'atto risultati divergenti rispetto a quelli tipici (negozio indiretto);
  2. mediante l'utilizzo combinato di una pluralità di schemi tipici, per il cui tramite si raggiunge un risultato pratico che potrebbe anche esser raggiunto direttamente per mezzo di un negozio tipico (procedimento indiretto) nota2 . Sinteticamente si afferma che nel negozio indiretto vi sarebbe un'eccedenza dello scopo rispetto al mezzo, nel senso che il fine si pone come ulteriore rispetto a quello tipico, più limitato, dell'atto.

La fiducia costituisce una delle applicazioni più importanti del negozio indiretto. Mediante il negozio fiduciario un soggetto investe un altro soggetto della proprietà di un bene ovvero di altro diritto reale. Tale titolarità (piena per quanto riguarda i terzi) è tuttavia destinata ad essere circoscritta nell'ambito dei rapporti tra le parti da pattuizioni di carattere obbligatorio. Si dice anche, icasticamente, che nella fiducia v'è un'eccedenza del mezzo rispetto allo scopo nota3. Ciò nel senso che il risultato giuridico ottenuto mediante la conclusione del contratto eccede il reale intento delle parti, intento che viene raggiunto tramite pattuizioni di natura obbligatoria che normalmente "restringono" gli effetti dell'atto compiuto.

Circa la differenza tra negozio fiduciario e negozio simulato è possibile riferire che nel primo gli effetti dell'investitura reale sono realmente voluti dalle parti. Esse "correggono" con patti obbligatori la situazione creata dal negozio. Nel secondo gli effetti sono invece voluti al solo fine di creare un'apparenza per i terzi, di modo che si palesi una esteriorità difforme da quanto effettivamente voluto dalle parti.

Se Tizio aliena simulatamente un bene a Caio (simulazione assoluta) questa attribuzione non sortisce inter partes nessun effetto, essendo tuttavia idonea ad ingenerare, rispetto ai terzi una apparente situazione di titolarità.

Se Tizio aliena fiduciariamente un bene a Caio (affinchè ne faccia un determinato utilizzo: ad esempio destinandolo a determinate finalità, al fine di ritrasferirlo a Sempronio etc., ) l'effetto traslativo è realmente voluto anche per quanto attiene ai rapporti interni tra le parti. L'analogia tra simulazione e fiducia consiste nell'essere entrambe strutture connotate dalla divergenza tra una situazione esterna ed una interna (Cass. Civ. Sez. II, 4438/82).

Prendiamo ancora in considerazione la differenza tra interposizione fittizia ed interposizione reale (quest'ultima nell'ambito del fenomeno della fiducia). Nella prima l'accordo simulatorio si configura come trilatere, necessariamente coinvolgendo tutte le parti. Si pensi a Tizio che apparentemente acquista un bene da Caio, mentre le parti tutte concordano che il reale acquirente sia Sempronio. Nella seconda invece il pactum fiduciae è bilaterale: Primo acquista da Secondo un immobile con i denari erogati da Terzo. Qui è evidente che l'alienante Secondo, a differenza di quanto si può dire per l'alienante Caio, è del tutto estraneo alla pattuizione (Tribunale di Napoli, 14 aprile 1994).

Il pactum fiduciae si distingue dall'accordo simulatorio in quanto quest'ultimo vale o a negare qualsivoglia efficacia all'atto simulato ovvero a dirigerne la portata in modo comunque difforme da quanto stabilito nell'atto palese: in ogni caso esso riguarda esclusivamente gli elementi dell'atto simulato, chiarendone l'effettiva portata. Il primo invece assegna al soggetto destinatario dell'investitura reale una finalità da perseguire per il tramite del bene trasferito. Detta finalità si pone come ulteriore ed estranea rispetto al contenuto dell'atto traslativo, comunque realmente voluto nota4.
In concreto spesso la differenza non è agevolmente afferrabile (Cass. Civ., Sez. III, 23728/11).

La differenza si riverbera anche in relazione all'aspetto probatorio: mentre per quanto attiene all'accordo simulatorio vigono i limiti di prova di cui agli artt. 2721 e 2722 cod.civ., in tema di prova dell'esistenza e del contenuto del pactum fiduciae tali limiti non si reputano invece applicabili (Cass. Civ. Sez. I, 7899/94; Cass. Civ. Sez. II, 6263/88). Per converso, in materia di fiducia, non è possibile invocare l'art. 1417 cod.civ., neppure nell'ipotesi di illiceità della causa allo scopo di dare liberamente la prova dell'esistenza dell'accordo fiduciario (Cass. Civ. Sez. III, 1838/80).

L'elemento di potenziale affinità delle due figure consiste nella attitudine ad essere utilizzate in relazione ad interessi e situazioni fattuali coincidenti.

Si pensi al caso di Tizio che, oberato dai debiti, tenti di sfuggire ai propri creditori. A questo scopo può fingere di essere nullatenente alienando simulatamente i beni a Caio, Sempronio e Mevio, in pieno accordo con costoro: si tratta di atti di disposizione affetti da simulazione assoluta.

E' tuttavia anche possibile che Caio, sempre per sfuggire ai creditori, alieni effettivamente i propri beni agli amici Caio, Sempronio e Mevio con l'obbligo per costoro di provvedere al ritrasferimento dei diritti così ceduti un tempo che fosse migliorata la situazione economica. Si tratta in questa ipotesi non già di atti simulati, quanto di atti i cui effetti sono effettivamente voluti, sia pure con il patto inteso a limitarne in varia misura i poteri ed i diritti da essi scaturenti, ciò che costituisce l'essenza della fiducia. Nel primo caso (simulazione) il terzo può agire al fine di provare con qualsiasi mezzo la reale natura dell'atto (art. 1415 e ss. cod.civ.), nel secondo caso (atto realmente voluto) il terzo pregiudicato può avvalersi dei mezzi che la legge predispone a tutela degli interessi dei creditori (art. 2901 cod.civ.: azione revocatoria).

Inestensibili sono comunque al negozio fiduciario le norme in tema di simulazione (Cass. Civ. Sez. II, 11025/91). In giurisprudenza tuttavia è stato affermato che la domanda intesa a far valere l'interposizione fittizia può anche essere interpretata come volta ad ottenere il ritrasferimento del bene nell'ambito del fenomeno fiduciario dell'interposizione reale (Tribunale di Napoli, 22 maggio 1996).

Sempre in tema di attinenze tra fiducia e simulazione, occorre rammentare che l'art. 627 cod.civ., il cui titolo è "disposizione fiduciaria" ha un contenuto potenzialmente ambiguo: parla infatti di disposizioni fatte a favore di una persona dichiarata nel testamento come soltanto apparenti. Non è data azione per far dichiarare questa apparenza. L'uso di questo termine ci indurrebbe a ritenere il caso assumibile sotto la categoria simulazione. In realtà appare più congruo ritenere che si tratti di interposizione reale.

Note

nota1

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.182. In ciò si ravvisa un elemento di affinità tra il negozio fiduciario ed il negozio indiretto: entrambi infatti utilizzano uno schema tipico piegandolo alle proprie esigenze in modo da ottenere uno scopo atipico (Greco, Le società di comodo ed il negozio indiretto, in Riv.dir.comm., 1932, I, p.772, a giudizio del quale il negozio fiduciario costituirebbe species del genus negozio indiretto).
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nota2

Parlano di procedimento indiretto Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.265 e Torrente, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.194.
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nota3

Santoro Passarelli, cit., p.182 e Nitti, voce Negozio fiduciario, in N.sso Dig.it., vol.XI, 1965, p.204.
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nota4

Analogamente Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.458 e Trimarchi, voce Negozio fiduciario, in Enc.dir. .
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Bibliografia

  • Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002


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