Decreto Presidente Repubblica del 1995 numero 581 art. 11


TITOLO III Funzionamento dell'ufficio - CAPO I Procedimenti di attuazione della pubblicità nel registro delle imprese (PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE SU DOMANDA)

1. Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro.
2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile e delle relative modifiche è unica ed è rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa può essere presentata all'ufficio del luogo ove è la sede principale dell'impresa o del luogo ove è la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente dà immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio.
3. La domanda di iscrizione è accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.
4. L'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile.
5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati, per iscritto, al richiedente al momento della presentazione della domanda.
6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:
a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;
c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda.
9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono altresì indicare il nome del responsabile dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro delle società e nel registro delle ditte. Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera.
10. In caso di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione è presentata dal notaio al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve indicare nella domanda anche i dati di identificazione dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non imprenditore, possa essere individuata attraverso la consultazione del registro.
11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione.
12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione è comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata.
13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.
14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5, del presente regolamento, l'ufficio, con modalità da stabilire, di concerto tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'industria, acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1995 numero 581 art. 11"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti