Decreto Presidente Repubblica del 1999 numero 554 art. 6


abrogato ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO
[1. L'Autorità provvede alla contestazione della violazione del dovere di informazione di cui all'articolo 4, commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 10, comma 1-quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
2. Decorso detto termine, l'Autorità valuta le giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito.
3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge.
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.
5. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, della Legge, l'Autorità informa i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. L'amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità l'esito del procedimento disciplinare].
(Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1999 numero 554 art. 6"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti